Attenuanti generiche: i limiti del controllo in Cassazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui il giudice di merito può negare tali benefici e quando il ricorso del condannato deve essere considerato inammissibile.
Il caso e i motivi del ricorso
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello, lamentando tre profili principali: l’erronea affermazione di responsabilità, il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della sanzione inflitta. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto condurre a una riduzione della pena.
La questione della responsabilità penale
Il primo motivo di doglianza è stato ritenuto indeducibile. La Cassazione ha osservato come l’imputato si fosse limitato a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già esposte in appello. In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre le medesime critiche, ma è necessario formulare una censura specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che tale doglianza non è consentita in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito appare logica e coerente. Il principio cardine è che il giudice non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola tesi difensiva o a elencare tutti gli elementi favorevoli desumibili dagli atti.
Discrezionalità e onere motivazionale
La graduazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Per assolvere all’onere motivazionale, è sufficiente che il magistrato faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la gravità del reato o la capacità a delinquere del soggetto. Espressioni come “pena congrua” o “pena equa” sono considerate sufficienti a giustificare la scelta sanzionatoria, specialmente quando la pena finale si attesta al di sotto della media edittale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo poiché la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione esente da illogicità manifeste. La Corte ha sottolineato che, una volta individuati i fattori ostativi alla concessione del beneficio, tutti gli altri elementi dedotti dalle parti devono considerarsi implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva del giudice.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, in tema di attenuanti generiche, la difesa deve essere in grado di dimostrare un vero e proprio vizio logico nella motivazione del giudice, non potendo limitarsi a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione degli stessi fatti già esaminati nei gradi precedenti.
Quando il ricorso per le attenuanti generiche è inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse lamentele dell’appello o se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e basata su elementi decisivi.
Il giudice deve motivare ogni singolo elemento per negare le attenuanti?
No, il giudice deve solo indicare gli elementi che ritiene rilevanti o decisivi per il diniego, senza dover analizzare ogni dettaglio favorevole dedotto dalla difesa.
Cosa si intende per discrezionalità del giudice nella pena?
Si riferisce al potere del magistrato di determinare la sanzione tra il minimo e il massimo edittale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48401 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui, peraltro in termini generici, si censura la sentenza impugnata in punto di responsabilità, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
osservato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente