Attenuanti generiche: quando il diniego della Corte è legittimo
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nei procedimenti penali, specialmente quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha chiarito i confini del sindacato di legittimità su questo tema, confermando che la discrezionalità del giudice di merito non è assoluta ma deve essere sorretta da una motivazione logica e coerente.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per reati gravi quali la frode assicurativa (art. 642 c.p.) e il falso materiale in certificati amministrativi. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando, tra le altre cose, l’omesso riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis c.p., ritenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente gli elementi a suo favore.
La decisione sulla ammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo di doglianza, relativo alla dichiarazione di responsabilità penale, è stato giudicato affetto da genericità. Secondo i giudici, il ricorrente non ha indicato con precisione gli elementi di censura, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Questo principio sottolinea l’importanza della specificità dei motivi nell’impugnazione penale.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda il secondo motivo, incentrato sulle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato. Non è necessario che il giudice di merito analizzi singolarmente ogni elemento dedotto dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per negare il beneficio.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato il diniego su quattro pilastri fondamentali:
1. La particolare gravità dei fatti contestati.
2. La non tenuità del danno cagionato alle parti lese.
3. L’entità del profitto illecito conseguito.
4. L’intensità del dolo e la personalità dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 581 c.p.p. e sulla natura del giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che, in presenza di una motivazione della sentenza d’appello esente da illogicità manifeste, il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione discrezionale dei fatti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato dunque ritenuto legittimo poiché ancorato a dati oggettivi e rilevanti emersi durante il processo, che superano qualsiasi altro elemento favorevole eventualmente dedotto.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se il giudice territoriale spiega in modo razionale perché non ritiene di concedere le attenuanti generiche, tale decisione resta ferma. Per l’imputato, oltre alla conferma della condanna, è scattata anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a dimostrazione della severità con cui l’ordinamento colpisce i ricorsi manifestamente infondati o generici.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché non consente alla Corte di individuare le specifiche critiche alla sentenza impugnata e di esercitare il controllo di legittimità.
Il giudice deve rispondere a ogni richiesta della difesa sulle attenuanti?
No, il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi decisivi che giustificano il diniego, come la gravità del reato o la personalità del reo, senza analizzare ogni singolo argomento difensivo.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche?
La gravità del fatto, l’intensità del dolo, l’entità del danno provocato e il profitto ottenuto sono criteri validi per negare la riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4979 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/01/2026
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 642, 482, in relazione all’art. 477, 497-bis, comma 2, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244), rinvenuti nella particolare gravità dei fatti, nella non tenuità del danno cagionato e nel corrispondente profitto conseguito, nella personalità dell’imputato e nella intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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