Attenuanti generiche e violenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati della determinazione della pena. Tuttavia, la possibilità di contestare in Cassazione l’entità della riduzione concessa dal giudice di merito incontra limiti rigorosi, specialmente quando la condotta contestata manifesta una particolare gravità, come nel caso di violenza contro le forze dell’ordine.
Il caso e la condotta violenta
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per resistenza e violenza nei confronti di pubblici ufficiali. Tali atti erano stati compiuti sia durante la fase dell’arresto, sia durante il successivo trasporto presso gli uffici della Questura. Nonostante la concessione delle circostanze attenuanti, il ricorrente lamentava una riduzione di pena ritenuta insufficiente, cercando di minimizzare la portata dei propri atti.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione, dichiarandola inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del ricorso, giudicato eccessivamente generico. Secondo gli Ermellini, non è possibile limitarsi a riproporre le medesime lamentele già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni fornite da quest’ultima.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano su due pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, la Corte ha ribadito che il ricorso è inammissibile per aspecificità quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le censure mosse dalla difesa. Non è sufficiente ignorare le spiegazioni del giudice di merito per ottenere una revisione della sentenza. In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito che il tentativo di fornire una versione dei fatti più favorevole o riduttiva costituisce un riesame nel merito. Tale operazione è tassativamente preclusa nel giudizio di legittimità, dove il controllo è limitato alla logicità della motivazione e al rispetto della legge. La gravità della condotta violenta, accertata nei gradi precedenti, giustifica ampiamente un trattamento sanzionatorio che non applichi la massima riduzione possibile per le attenuanti generiche.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è insindacabile se supportata da una motivazione coerente e logica. Chi intende impugnare una sentenza riguardante le attenuanti generiche deve articolare motivi specifici che dimostrino un errore di diritto o una manifesta illogicità, evitando di richiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea ulteriormente la necessità di presentare ricorsi fondati su solidi presupposti giuridici.
Quando il ricorso sulle attenuanti generiche è considerato generico?
Il ricorso è generico quando si limita a ripetere le stesse lamentele già espresse in appello senza contestare specificamente i punti della nuova sentenza.
La Cassazione può ridurre la pena decisa nei gradi precedenti?
No, la Cassazione non può ricalcolare la pena ma può solo verificare se il giudice di merito ha motivato la sua scelta in modo logico e conforme alla legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma variabile in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 265 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine trattamento sanzionatorio anche con riferimento all’estensione della riduzione di pena del attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni connesse alla ponderata valutazione della condotta che aveva impedito di applicare per intero la riduzione rilevando che la contenuta pena foss comunque adeguata alla grave condotta che vedeva il ricorrente porre in essere condotte violente nei confronti dei pubblici ufficiali, sia all’atto dell’arresto sia nella fase dell di trasporto in Questura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
osservato che il ricorrente, al fine di giustificare le ragioni alla base del proposto tenta di accreditare una riduttiva valenza dei fatti, operazione preclusa in sede di legittim rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022