Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 196 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale NOME era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto di generi alimentari.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
La difesa, mediante l’atto di appello, poneva a sostegno della richiesta elementi non valorizzati dal giudice di primo grado quali la condizione di alcolismo, lo stato di indigenza e la disabili dell’imputato, sui quali però la Corte ha omesso di confrontarsi.
Inoltre, ci si duole della diminuzione sanzionatoria di un terzo operata in forza dell’art 56 cod. pen. invece della più favorevole riduzione della metà, osservando come l’imputato, una volta fermato, aveva consegnato immediatamente i generi alimentari perfettamente integri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nella sentenza impugnata, a fronte dei motivi di appello sui profili della richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, nonché sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha risposto con sintetiche ma esaustive argomentazioni (pag. 4 della sentenza), dando conto del percorso logico seguito per rigettare le richieste dell’imputato.
Va, peraltro, evidenziato che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzion dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pen irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Né è consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso che contesta l’eccessività dell pena perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l’onere argomentativo nei termini rappresentati è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
In ragione di tali rilievi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., si impone la condan del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il, 3 settembre 2022 Il conigliere estensore
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Il Presidente