Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40203 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATQIN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 6 ottobre 2022 confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Treviso emessa in data 21 novembre 2017 che aveva condannato NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rap aggravata e furto aggravato.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il prop sindacato;
osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel cas di specie – non ricorre;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pp. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui no è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2023