Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale, specialmente quando si tratta di impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte. Molti imputati sperano che il ricorso in Cassazione possa ribaltare un diniego ricevuto nei gradi precedenti, ma la giurisprudenza è molto chiara sui limiti di questo sindacato.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non concedere lo sconto di pena previsto dall’art. 62-bis del codice penale, denunciando un presunto vizio di motivazione nel provvedimento impugnato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come il motivo di doglianza fosse manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma deve limitarsi a verificare se il giudice precedente abbia spiegato in modo razionale le ragioni della propria scelta.
Nel caso specifico, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata esistente, lineare e dotata di una coerenza logica inattaccabile. Il provvedimento risultava inoltre perfettamente allineato con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale nel valutare se concedere o meno le attenuanti generiche. Tale discrezionalità è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione che dia conto degli elementi valutati, come la gravità del fatto o i precedenti penali del reo. Nel provvedimento analizzato, la Corte ha rilevato che il giudice territoriale aveva esposto con chiarezza i motivi del diniego, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione tecnica. La manifesta infondatezza del ricorso deriva proprio dal tentativo di sollecitare una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa alla Cassazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano a una severa sanzione per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in virtù dell’art. 616 c.p.p., è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su vizi di legge reali e non su semplici divergenze valutative rispetto alle decisioni dei giudici di merito, specialmente in materia di attenuanti generiche.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in Cassazione?
No, la Cassazione non può concedere direttamente le attenuanti ma può solo annullare la sentenza se la motivazione del diniego è illogica o mancante.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Quali sono i criteri per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle basandosi sulla gravità del reato, sulla condotta del reo o sulla presenza di precedenti penali, purché fornisca una motivazione coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40181 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motiva ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestam infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul di dell’invocato beneficio è esistente e connotata da lineare e coerente logicità e co consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda, in proposito, pagg. sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Presidente