Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Le Attenuanti generiche rappresentano un elemento cardine per la personalizzazione della pena nel sistema penale italiano. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e richiede una specifica motivazione basata su elementi positivi. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del diniego di tali circostanze in relazione a reati legati agli stupefacenti, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Il diniego delle Attenuanti generiche nel caso di specie
Analisi dei fatti
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per fatti di lieve entità. La difesa aveva richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis del codice penale, istanza rigettata nei gradi di merito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio nel trattamento sanzionatorio.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione non si confrontava criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello territoriale. Quest’ultima aveva puntualmente motivato il diniego evidenziando l’assenza di elementi meritevoli di una riduzione di pena e sottolineando la gravità oggettiva della condotta.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione, che non può limitarsi a una generica riproposizione delle doglianze di merito. La Corte ha chiarito che il giudice non è tenuto a valutare ogni singolo dettaglio se indica chiaramente i fattori ostativi prevalenti. Nel caso specifico, i precedenti penali della ricorrente e la gravità dei fatti sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare il diniego delle Attenuanti generiche. La mancanza di una contestazione puntuale su questi aspetti ha reso il ricorso privo della necessaria specificità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il riconoscimento delle Attenuanti generiche è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile se logicamente motivata. La decisione evidenzia come la presenza di precedenti penali costituisca un ostacolo significativo al trattamento di favore. Per la ricorrente, l’esito del giudizio ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle quando non ravvisa elementi positivi nella condotta o nella personalità del reo, specialmente in presenza di precedenti penali.
Perché un ricorso sulle attenuanti può essere inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non contesta in modo specifico le ragioni fornite dal giudice d’appello per giustificare il diniego.
Quali costi comporta l’inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39926 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Onza
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, con riguardo alle doglianze contenute nei motivi di ricorso attinenti trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazion fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là d ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconosciment delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato, dovendosi altresì considerar l’oggettiva gravità dei fatti;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023