Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il tema delle attenuanti generiche è spesso al centro dei ricorsi in Cassazione, ma la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come la mancata specificità dei motivi di ricorso possa portare all’inammissibilità, specialmente quando si contesta il trattamento sanzionatorio senza offrire elementi di novità.
I fatti di causa
Il caso riguarda un cittadino straniero condannato in secondo grado per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo la pena eccessiva rispetto alla condotta contestata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come il ricorrente si sia limitato a una critica generica, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni fornite dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi su due pilastri fondamentali: l’assenza di elementi positivi nel comportamento dell’imputato e la presenza di precedenti condanne penali che delineavano una personalità non meritevole di un trattamento di favore.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Per contestare validamente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente invocare una riduzione della pena, ma è necessario dimostrare che il giudice di merito abbia trascurato elementi positivi evidenti o abbia applicato criteri illogici. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che i precedenti penali del soggetto costituivano un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio, in assenza di segni di ravvedimento o di condotte riparatorie. La Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla meritevolezza delle attenuanti è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pena. Quando la sentenza impugnata fornisce una spiegazione coerente e basata su dati oggettivi (come i precedenti penali), il ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze dell’appello è destinato all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro, come deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Perché le attenuanti generiche possono essere negate?
Il giudice può negarle se non riscontra elementi positivi nel comportamento del reo o se la presenza di precedenti penali suggerisce una particolare capacità a delinquere.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché non contesta in modo puntuale le ragioni giuridiche e logiche espresse nella sentenza di appello.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39919 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17635/23 Fadl
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, con riguardo all’unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territor circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023