Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno dei pilastri della personalizzazione della pena nel nostro ordinamento, ma la loro applicazione non è un automatismo. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione settima penale, offre un chiarimento fondamentale su come debba essere strutturato un ricorso per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
Il caso delle attenuanti generiche in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato che contestava la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il punto centrale del contendere riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’Art. 62-bis c.p. Secondo il ricorrente, la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe stata carente o illogica. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse affetto da una genericità tale da non permettere un effettivo sindacato di legittimità.
La valutazione della personalità e della recidiva
Un elemento determinante nella decisione è stato il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva infatti rimarcato la presenza della recidiva, un fattore che spesso osta alla concessione di benefici sulla pena. Inoltre, la confessione resa dall’imputato è stata ritenuta irrilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti, poiché non accompagnata da elementi di reale resipiscenza o utilità processuale tale da bilanciare i precedenti penali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità del ricorso. I giudici hanno stabilito che la critica mossa alla sentenza d’appello non presentava un confronto effettivo con le valutazioni espresse dal giudice di merito. Quando una sentenza è adeguatamente e logicamente motivata, come nel caso di specie dove sono state chiarite le ragioni del diniego basate sulla recidiva, le valutazioni del giudice di merito diventano insindacabili in sede di legittimità. La genericità del motivo, che si limitava a una critica astratta senza scendere nel dettaglio delle incongruenze logiche, ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’Art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a contestazioni formali, ma che sappia individuare vizi logici specifici nella motivazione del giudice di merito, specialmente quando si tratta di istituti discrezionali come le attenuanti generiche.
Quando vengono negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice esprime un giudizio negativo sulla personalità del reo, ad esempio a causa della recidiva o della scarsa rilevanza della confessione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è generico?
Un ricorso privo di critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata viene dichiarato inammissibile, comportando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Qual è il ruolo della Cassa delle Ammende?
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare una somma equitativa a questo ente, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39628 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (rimarcando il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato per effetto del riconoscimento della recidiva, non contraddetto dalla ritenuta irrilevanza della confessione;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
tensore
Il
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Presidente