Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della discrezionalità del giudice penale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti i limiti del ricorso per cassazione quando si contesta il trattamento sanzionatorio stabilito nei gradi di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava principalmente l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una conferma della condanna precedente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno chiarito che il controllo sulla congruità della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione fornita in appello è logica, coerente e basata su elementi oggettivi, la Cassazione non può intervenire per modificare la decisione, poiché non è un “terzo grado di merito” ma un giudice di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’analisi della personalità del reo e della gravità del fatto. La Corte ha evidenziato che il diniego delle attenuanti generiche è stato correttamente giustificato dalla Corte d’Appello sulla base di tre fattori critici: la gravità oggettiva delle condotte contestate, la reiterazione degli illeciti nel tempo e la presenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. In assenza di elementi positivi di segno opposto, come un reale ravvedimento o condotte riparatorie, il giudice non è tenuto a concedere sconti di pena.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che il diritto a ottenere le attenuanti generiche non è automatico. La decisione del giudice di merito è insindacabile se supportata da una motivazione che tenga conto dei parametri previsti dall’art. 133 c.p. Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando il rischio di intentare ricorsi privi di fondamento giuridico.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se ritiene che la gravità del fatto, i precedenti penali dell’imputato o la reiterazione del reato non giustifichino una riduzione della pena.
Si può ricorrere in Cassazione solo per la misura della pena?
Sì, ma il ricorso è ammissibile solo se si contesta un vizio di motivazione o una violazione di legge, non se si richiede una semplice rivalutazione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42707 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42707 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in assenza di elementi positivi e in relazione alla gravità del fatto e la reiterazione delle condotte, e alla personalità del ricorrente gravato da precedenti.
Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/07/2023