Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della motivazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della discrezionalità del giudice penale. Spesso, i ricorrenti lamentano una carenza nella motivazione quando il magistrato decide di non concedere lo sconto di pena previsto dall’art. 62-bis del Codice Penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha però ribadito i confini entro cui deve muoversi il controllo di legittimità su queste decisioni.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando in modo generico un vizio di motivazione. La critica principale riguardava il fatto che i giudici di secondo grado non avessero riconosciuto le circostanze che avrebbero permesso una riduzione della sanzione finale. La difesa sosteneva che non fossero stati valutati adeguatamente tutti gli elementi prodotti durante il processo.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse esente da vizi logici e giuridici. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito ha il compito di valutare la meritevolezza del beneficio, ma non deve necessariamente confutare ogni singola argomentazione difensiva se gli elementi principali portano a una conclusione diversa.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve compiere un’analisi analitica di tutti i parametri indicati dall’articolo 133 c.p. È sufficiente che la sentenza faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per escludere il beneficio. In particolare, il diniego può essere legittimamente fondato anche solo sull’assenza di elementi positivi che giustifichino una particolare benevolenza verso il reo. Una volta che il giudice ha individuato un percorso logico coerente basato su fatti concreti, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Le conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento rigoroso: il ricorso basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere estremamente specifico. Non è sufficiente invocare una generica carenza motivazionale se il giudice ha comunque indicato le ragioni principali del suo convincimento. Per l’imputato, questa decisione comporta non solo la conferma della pena, ma anche l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla produzione di elementi positivi tangibili fin dai primi gradi di giudizio, piuttosto che sperare in una revisione basata su vizi formali in ultima istanza.
Il giudice deve analizzare ogni prova della difesa per negare le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi per il diniego o rilevare semplicemente la mancanza di fattori positivi che giustifichino lo sconto di pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cassazione può concedere le attenuanti se il giudice di merito le ha negate?
No, la Cassazione verifica solo se la motivazione del giudice di merito è logica e corretta dal punto di vista legale, senza poter rivalutare i fatti o il merito della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41635 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il v motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gen manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego delle invocate circ esente da vizi logici e giuridici e conforme al principio consolidato della giur legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarn prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com o all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in parti della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale va rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente