Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del potere discrezionale del giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale potere può essere esercitato, confermando che il diniego non è censurabile se motivato correttamente sulla base della personalità del reo.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, contestando specificamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente gli elementi a favore del ricorrente, limitando eccessivamente la possibilità di una riduzione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che le doglianze sollevate riguardavano esclusivamente profili di fatto, ovvero valutazioni di merito che non possono essere riproposte in sede di legittimità. La Cassazione ha sottolineato che il controllo della Corte deve limitarsi alla verifica della tenuta logica della motivazione, senza potersi sostituire al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta applicazione dei poteri discrezionali da parte della Corte d’Appello. Il giudice di merito ha fondato il diniego delle attenuanti generiche su due pilastri fondamentali: la pericolosità sociale e l’atteggiamento post-delittuoso. Nello specifico, è stata evidenziata una personalità dell’imputato marcatamente proclive a commettere reati, unita a una totale assenza di manifestazioni di resipiscenza. In mancanza di elementi positivi prevalenti o di un reale pentimento, il giudice non è tenuto a concedere benefici che richiedono, per legge, una valutazione globale favorevole del soggetto.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il ricorso per cassazione non può diventare un terzo grado di merito in cui ridiscutere la gravità del reato o la meritevolezza delle attenuanti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la natura manifestamente infondata delle censure proposte. Per chi affronta un processo penale, emerge chiaramente l’importanza di documentare concretamente ogni segnale di ravvedimento o condotta riparatoria per poter ambire al riconoscimento delle circostanze attenuanti.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Possono essere negate quando il giudice riscontra una personalità incline a delinquere e l’assenza di segni di pentimento o elementi positivi nella condotta del reo.
Si può contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti?
Solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o contraddittoria, poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti ma solo la correttezza del ragionamento giuridico.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44114 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AMSTERDAM( OLANDA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto c in fatto riguardanti l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazion risulta corretto l’esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di m considerato l’assenza di elementi favorevoli in presenza di una personalità proclive a c reati e senza manifestazioni di resispiscenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023