Attenuanti generiche: i limiti del sindacato di legittimità
Il riconoscimento delle Attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico per l’imputato, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza di fattori positivi e in presenza di una storia criminale significativa, il diniego di tali circostanze è pienamente legittimo.
L’oggetto del contendere
Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale. La difesa sosteneva che tale diniego fosse ingiustificato, cercando di ottenere una riduzione della pena in sede di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che il controllo della Cassazione non può entrare nel merito della scelta del giudice, a meno che la motivazione non risulti totalmente illogica o carente. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla solidità della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva correttamente escluso le Attenuanti generiche basandosi su due pilastri fondamentali. In primo luogo, l’assenza totale di elementi suscettibili di un apprezzamento positivo, ovvero la mancanza di condotte riparatorie o di un comportamento processuale collaborativo. In secondo luogo, il profilo criminale dell’imputato, caratterizzato da diversi precedenti penali, è stato ritenuto un elemento assorbente e ostativo alla concessione di benefici. Tale percorso logico è stato giudicato coerente e, pertanto, insindacabile.
Le conclusioni
In conclusione, per ottenere le Attenuanti generiche in sede di ricorso, non è sufficiente una generica contestazione del diniego. La difesa deve essere in grado di evidenziare specifici elementi di merito che il giudice avrebbe omesso di valutare. Quando la sentenza di appello motiva chiaramente il rifiuto basandosi sulla gravità dei precedenti e sulla mancanza di segnali di ravvedimento, il ricorso in Cassazione è destinato all’inammissibilità, con conseguenti oneri economici per il ricorrente.
Quando vengono negate le attenuanti generiche?
Vengono negate se non emergono elementi positivi a favore dell’imputato o se il suo passato criminale suggerisce una valutazione negativa della personalità.
Si può contestare il diniego delle attenuanti in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o mancante, poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti del processo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46985 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; – –
7
!etto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugrkAo;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, inerente mancato riconoscimento delle generiche, è manifestamente infondata risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione :Der aver fatto riferimento alla assenza di elementi suscettibili di un positivo aporezzamento in tale senso ( non segnalati d resto neppure dal ricorso) nonché all’assorben -,:e profilo inerente al diversi precedenti che oonnotano il percorso criminale deli’imputato, da solo in grado d sostenere !a relatuva scelta merito rendendola insindacabile in sede di legittimità;
rilevato che all’inamrhissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 orco. peri.
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favo -e della RAGIONE_SOCIALE.
Cosi deciso il 27 ottobre 2023.