Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma il frutto di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi necessari per impugnare il diniego di tali circostanze.
Il caso e il ricorso sulle attenuanti generiche
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente nella fattispecie della lieve entità. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la possibilità di ridurre la pena. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato privo di specificità, in quanto non si confrontava direttamente con le argomentazioni già espresse dai giudici di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a una censura generica, senza smontare logicamente i punti della sentenza impugnata. In particolare, è stato rilevato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione puntuale e coerente per negare il beneficio.
L’inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver attivato un grado di giudizio in modo infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa delle attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che, per ottenere il riconoscimento dell’art. 62-bis c.p., non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi positivi che giustifichino un trattamento di favore. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la presenza di un precedente penale a carico dell’imputato. Tale elemento, unito all’assenza di fattori meritevoli di nota (come un percorso di recupero o una condotta riparatoria), rende legittimo il diniego delle attenuanti. La Cassazione ha dunque stabilito che, in assenza di nuovi elementi positivi, il giudice non è tenuto a concedere riduzioni di pena.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono chiare: il ricorso per Cassazione in materia di attenuanti generiche deve essere estremamente specifico. Non è sufficiente invocare genericamente una riduzione della pena, ma occorre dimostrare che il giudice di merito ha omesso di valutare circostanze positive decisive o ha seguito un ragionamento illogico. La presenza di precedenti penali costituisce un ostacolo significativo che può essere superato solo allegando prove concrete di un effettivo mutamento della personalità del reo o di una condotta post-delittuosa esemplare. In mancanza di tali presupposti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile con conseguente aggravio di spese.
Quando vengono negate le attenuanti generiche?
Vengono negate se non emergono elementi positivi che giustifichino un trattamento più favorevole, specialmente in presenza di precedenti penali che indicano una persistente capacità a delinquere.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade quando i motivi di impugnazione non contestano specificamente le ragioni fornite dal giudice nella sentenza di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51023 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28373/23 TAJMOUTI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto all’unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, oltre alla presenza di un precedente, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023