Attenuanti generiche e limiti del ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati della difesa penale, ma la loro concessione non è un automatismo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare il mancato riconoscimento di tali benefici in sede di legittimità.
I fatti e l’oggetto del ricorso
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, lamentando principalmente due aspetti. Da un lato, ha introdotto il tema di una presunta alcol-dipendenza come fattore incidente sulla propria condotta. Dall’altro, ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua posizione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici hanno rilevato che la questione della dipendenza da alcol non era mai stata prospettata nei precedenti gradi di giudizio, configurandosi come un “tema di fatto” nuovo. Inoltre, la contestazione relativa alle attenuanti generiche è stata giudicata priva di fondamento, in quanto la sentenza impugnata forniva una spiegazione logica e sufficiente per il loro diniego.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio di preclusione dei nuovi temi di fatto in Cassazione. Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre elementi probatori o condizioni personali mai discussi prima. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione o il loro diniego rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione del giudice è coerente e non presenta vizi logici, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già espressa nei gradi precedenti. Nel caso di specie, l’assenza di prove sulla dipendenza e la solidità della sentenza d’appello hanno reso il ricorso non censurabile.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma che la strategia difensiva deve essere completa e documentata sin dal primo grado di giudizio. Tentare di introdurre nuove giustificazioni o contestare valutazioni discrezionali ben motivate in Cassazione porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Tale esito comporta non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze espresse.
Si può parlare di alcol-dipendenza per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può valutare fatti o condizioni personali che non siano stati già presentati e provati durante i gradi di merito.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle quando ritiene che non vi siano elementi meritevoli di una riduzione della pena, purché fornisca una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma variabile, solitamente verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50203 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso introduce un tema in fatto, l asserita alcol-dipendenza del ricorrente che, in disparte il profilo della relativa conferenza, risulta prospettato in precedenza e appare solo affermato e non altrimenti supportato da emergenze processuali e, per latro verso, contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto ( si veda il punto XII), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabi questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.