Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49001 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOL]
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui ali artt. 612 e 339 cod. pen. (fatto commesso in Poggioma in data 17 febbraio 2018);
che in data 17 novembre 2023, quindi tardivamente (cfr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti i motivi, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, sono generic vuoi perché affidati a deduzioni astratte ed indeterminate, vuoi perché omettono di indicare e documentare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle evidenze probatorie in atti;
in particolare, il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 69 cod. pen. con riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto c:he, per diritto vivente, statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficie motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto non sussist elementi di positiva valutazione atti a giustificare l’attenuazione del disvalore del fatto risultando, oltretutto, segnali di resipiscenza dell’imputato o, comunque, di presa di distanza d grave fatto commesso, denotante una personalità aggressiva);
che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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