Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti per la personalizzazione della pena nel nostro ordinamento. Tuttavia, la loro concessione non costituisce un automatismo, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito che deve essere adeguatamente motivata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del sindacato di legittimità su questo tema specifico.
L’oggetto della controversia
Il caso trae origine dal ricorso presentato da tre soggetti avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero considerato adeguatamente gli elementi favorevoli che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la validità della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno sottolineato come il vizio di motivazione dedotto fosse manifestamente infondato. In sede di legittimità, infatti, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare che il ragionamento del giudice di merito sia logico e aderente alle norme di legge.
Analisi dei fatti e implicazioni
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da illogicità. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in esame ogni singola argomentazione della difesa o ogni elemento rilevabile dagli atti. La sua funzione è quella di individuare i fattori decisivi che orientano la scelta sanzionatoria, superando implicitamente gli altri elementi ritenuti meno rilevanti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. Il controllo della Cassazione sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della sussistenza di un apparato argomentativo coerente. Non è richiesto al giudice di merito un esame analitico di tutti i parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi che hanno determinato il convincimento del giudicante. Se la motivazione identifica chiaramente le ragioni ostative alla concessione del beneficio, il provvedimento resiste a ogni censura.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile se supportata da una motivazione logica che valorizzi elementi ritenuti prevalenti rispetto a quelli favorevoli. Per i ricorrenti, l’inammissibilità ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore processuale contro i ricorsi privi di fondamento giuridico.
Il giudice deve motivare ogni singolo elemento per negare le attenuanti?
No, il giudice di merito deve solo indicare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover confutare analiticamente ogni tesi difensiva.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice nega le attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del diniego è manifestamente illogica o contraddittoria, poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48405 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48405 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA BRAGA NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a LOMNICA( MACEDONIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente