Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5635 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottob 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di KG 31 di cocaina.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.
Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze c effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinque dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segn positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 252900). Il riconoscimento meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudic sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro menzioNOME giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficient riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419) ed è sufficiente, ai dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti pena dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Sulla scorta di tali principi, si appalesano all’evidenza prive di base solida le doglia mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha evidenz la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. Nell’atto di appello il ricorrente a censurato unicamente la qualificazione della recidiva specifica e reiterata e il conseguen l’aumento di 2/3. Ora prospetta una diversa censura, ovvero il giudizio di pericolosità, che n era stato censurato, sicchè il motivo non può avere ingresso in quanto nuovo. Ma in ogni caso a pag. 7 la corte territoriale ha reso una pur succinta motivazione in ordine all’accresci pericolosità sulla scorta dei rilevati precedenti penali specifici.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte ab proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.
P. Q. M.
ensore COGNOME Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026