Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5631 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5631 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECALVO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000 74.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze c effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquer dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segn positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudic sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficient riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 242419).
Sulla scorta di tali principi, si appalesano all’evidenza prive di base solida le doglia mosse dali ericorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d’appello, ha evidenz – seppure in modo sintetico ma congruo – l’insussistenza di elementi di segno positiv suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, non potendosi assumer rilievo né l’irrogazione di una pena nel minimo edittale né l’incensuratezza dell’imputata, sicc la motivazione non è mancante ed è anche congrua e logica.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte ab proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Co COGNOME er estensore COGNOME
r DEPOSITATA COGNOME Il Presidente