Attenuanti generiche: i limiti dell’obbligo di motivazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nelle aule di giustizia penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sull’ampiezza dell’obbligo di motivazione che grava sul giudice di merito quando decide di negare tali benefici.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte di Appello. Il motivo principale del gravame riguardava la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo i ricorrenti, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, limitandosi a una valutazione superficiale della fattispecie.
La decisione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la validità della sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella valutazione della meritevolezza delle attenuanti. Tale discrezionalità non si traduce in un arbitrio, ma richiede una motivazione che, seppur sintetica, sia logica e coerente con le risultanze processuali.
Il perimetro della valutazione giudiziale
Non è necessario che il giudice confuti ogni singola argomentazione difensiva o analizzi minuziosamente tutti gli elementi di segno positivo o negativo. È sufficiente che la decisione dia conto dei fattori ritenuti determinanti per escludere il beneficio, come la gravità del reato o l’assenza di condotte riparatorie o di ravvedimento.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Cassazione si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, deve semplicemente individuare gli elementi decisivi che rendono la condotta non meritevole di un trattamento di favore. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva puntualmente esaminato i profili rilevanti, ritenendo che non vi fossero elementi positivi tali da prevalere su quelli negativi. La Cassazione ha sottolineato che, una volta individuata l’assenza di fattori meritevoli, tutti gli altri argomenti dedotti dalle parti rimangono implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva del magistrato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Se la motivazione del giudice di appello è presente e priva di vizi logici macroscopici, la scelta di non concedere le attenuanti generiche è insindacabile. Per gli imputati, oltre alla conferma della condanna, è scattata anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze proposte.
Il giudice deve rispondere a ogni argomento della difesa per negare le attenuanti?
No, il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi per il diniego, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio favorevole o sfavorevole.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione sulle attenuanti è infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma verso la Cassa delle ammende.
Qual è il ruolo della Cassazione riguardo alle attenuanti generiche?
La Cassazione non valuta i fatti, ma verifica solo che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non presenti violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51540 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al negato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti – che, peraltro, sono stati puntualmente esaminat caso di specie – ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti no all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente