Attenuanti generiche: quando il giudice può negarle
La concessione delle Attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Spesso si ritiene, erroneamente, che il giudice debba sempre giustificare analiticamente il mancato riconoscimento di ogni singolo elemento a favore dell’imputato. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della discrezionalità del magistrato e i limiti dell’obbligo di motivazione.
Il caso e la condanna per minaccia grave
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di minaccia grave. In primo grado, l’imputato era stato giudicato colpevole anche per il porto ingiustificato di armi, ma la Corte d’Appello aveva successivamente dichiarato l’estinzione di quest’ultimo reato per intervenuta prescrizione. Nonostante la rideterminazione della pena a sei mesi di reclusione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando esclusivamente il diniego delle Attenuanti generiche.
Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente tutti gli elementi che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La questione centrale riguardava dunque la sufficienza della motivazione fornita dalla Corte territoriale nel negare il beneficio previsto dall’art. 62-bis del Codice Penale.
La decisione della Suprema Corte sulle Attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse operato correttamente, basando il proprio convincimento su indici di natura personale e fattuale specifici. La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel ritenere che il giudice non debba necessariamente prendere in considerazione ogni dettaglio favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Al contrario, è sufficiente che il magistrato indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per escludere la meritevolezza del beneficio. Nel caso di specie, la motivazione è stata giudicata coerente con i fatti accertati e priva di vizi logici, rendendo il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di selettività della prova e della motivazione. Il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nell’applicazione delle Attenuanti generiche, purché tale potere non sfoci nell’arbitrio. La Cassazione ha ribadito che l’obbligo di motivazione è assolto quando il giudice evidenzia le ragioni che rendono prevalenti gli aspetti negativi della condotta o della personalità del reo rispetto a quelli positivi. Non è richiesta un’analisi minuziosa di ogni singola istanza difensiva, ma una valutazione complessiva che giustifichi la scelta sanzionatoria finale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una riflessione importante per chiunque si trovi ad affrontare un processo penale: il riconoscimento delle Attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma l’esito di un giudizio di valore sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di versare una somma alla Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver attivato un grado di giudizio privo di fondamento giuridico. Questo provvedimento conferma il rigore della Suprema Corte nel filtrare ricorsi basati su contestazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.
Il giudice deve motivare ogni singolo elemento per negare le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a indicare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego, senza dover analizzare ogni dettaglio favorevole dedotto dalla difesa.
Cosa comporta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Qual è lo scopo delle attenuanti generiche?
Consentono al giudice di adeguare la pena al caso concreto, valutando circostanze non espressamente previste dalla legge che rendono meno grave il fatto o la colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51102 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo r e ha dichiarato Gl(‘non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di porto ingiustificato di armi di cui al capo C) dell’imputazione (per prescrizione) e ha rideterminat pena in mesi sei di reclusione per il delitto di minaccia grave;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente lamenta il diniego d circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4, par. 3 dell sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare rife -imento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.