Attenuanti generiche: quando il diniego del giudice è legittimo
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Spesso, la difesa punta sulla concessione di queste circostanze per mitigare il trattamento sanzionatorio, ma la loro applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell’obbligo motivazionale del giudice quando decide di negare tale beneficio.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare correttamente gli elementi favorevoli, incorrendo in un vizio di motivazione e in una violazione di legge.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione fornita nel precedente grado di giudizio era pienamente conforme ai principi consolidati. Non sussiste, infatti, un obbligo per il magistrato di confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva se la decisione poggia su basi logiche solide e coerenti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha precisato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, presenti negli atti. È sufficiente che il provvedimento faccia riferimento ai fattori ritenuti decisivi per la scelta finale. Nella fattispecie, il diniego è stato giustificato dall’assenza di elementi positivi rilevanti, una valutazione che assorbe e supera ogni altra deduzione della parte. La motivazione è stata dunque ritenuta esente da vizi logici e giuridici, rispettando il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Se il giudice di merito spiega in modo razionale perché non ritiene di concedere le attenuanti generiche, tale scelta è insindacabile in sede di legittimità. Le implicazioni pratiche per i difensori sono chiare: è necessario individuare elementi di eccezionale positività per scardinare una motivazione di diniego ben strutturata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Il giudice deve rispondere a ogni argomento della difesa per negare le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene decisivi per il diniego o rilevare l’assenza di fattori positivi.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile sulle attenuanti?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Quando la motivazione del giudice sulle attenuanti è considerata corretta?
La motivazione è corretta quando è logica, coerente e basata su una valutazione complessiva degli elementi rilevanti emersi durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41619 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la vio legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle c attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul dini invocate circostanze è esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 2) e conform consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che i merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in co tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutt tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente