Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 245 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuant generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello, oltre ad essere rilievi declinati in fatto;
rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenz da un lato, i precedenti penali (oltre a quello successivo al fatto) idonei a valorizzare l violenta e, sotto altro profilo, l’assenza di elementi positivamente valorizzabili anche all della palesata assenza di resipiscenza che il pur prospettato consenso all’acquisizione dell annotazione di servizio non ha diversamente valutare;
osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rif quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altr valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022