Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8718 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8718 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso propostp l avverso la sentenza del 13/03/2025, con la quale la Corte di appello di t1312211 in parziale riforma della decisione impugnata, ha ritenuto NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Cerignola il 16/05/2016 e ha ridotto la pena inflitta in un anno di reclusione;
Ritenuto che con riguardo al primo motivo, il provvedimento impugnato, alla pagina 3, fornisce un’adeguata risposta in ordine all’impossibilità di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto e con essa il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre argomenti già valutati;
che con riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 -bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01);
che se l’incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62 -bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell’imputato e rileva l’assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest’ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché ha escluso che il mero comportamento processuale fosse sufficiente ad integrare un elemento valutabile ai sensi dell’art. 62 -bis cod. pen. e con la sua censura sostanzialmente inverte la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CogJiere estensore GLYPH
Il Pr idente