Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11662 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORMONS il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł manifestamente infondato, in quanto, la questione del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nØ può dirsi sussistente l’obbligo del giudice di merito di pronunciare sul punto in difetto di una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 0; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 – 01);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62bis cod. pen., Ł manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle suddette diminuenti Ł rimessa al giudice di merito, che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) nel caso di specie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo in punto di diniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove, si sono evidenziati: i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, la non ravvisabilità di segni di resipiscenza nella condotta successiva al reato, l’omessa restituzione dei gioielli alla persona offesa, nonchØ la mancanza di un’offerta reale di risarcimento), conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre che
manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. per cui ritenere congrua la pena determinata da parte del giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ nel giudizio di legittimità non Ł consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente