Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41033 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41033 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto violazio di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostan attenuanti generiche, che i giudici di merito hanno giustificato alla luce curriculum criminale dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali e portatore di una propensione criminale tale da imporre l’applicazion dell’aumento di pena per la recidiva reiterata infraquinquennale, dell’inconsistenza della versione da lui offerta con riferimento alla violazione prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione de sorveglianza speciale, ricollegata ad imprecisati dissapori in ambito familiare;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenua generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indi dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determin meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecu di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile generici imperniate sull’opzione per il rito abbreviato e sull’ulteriore allegazione giustificazioni già addotte a fronte dell’accertato comportamento criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.