Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per fare chiarezza sui criteri che guidano il giudice in questa valutazione, ribadendo un principio ormai consolidato: essere incensurati non è, da solo, un motivo sufficiente per ottenere uno sconto di pena. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma V, DPR 309/1990). La difesa non contestava la responsabilità penale, ma si appellava alla Corte di Cassazione lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel negare la diminuzione di pena, con una motivazione carente e in violazione della legge.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale solido e costante, che ha ridefinito i contorni per la concessione di questo beneficio a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, avvenuta nel 2008. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva negato le attenuanti in assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha strutturato il proprio ragionamento su due pilastri fondamentali.
Il Principio Giurisprudenziale Consolidato
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. La riforma del 2008 ha introdotto un criterio più rigoroso: è necessaria la presenza di elementi positivi che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. Di conseguenza, il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti motivando la propria decisione semplicemente con l’assenza di tali elementi favorevoli. Non è richiesto un onere motivazionale particolarmente gravoso in caso di diniego.
L’Applicazione al Caso Concreto
In secondo luogo, la Corte ha osservato come i giudici di appello abbiano correttamente applicato questo principio. Essi hanno rilevato la totale assenza di elementi positivi che potessero essere valorizzati a favore del ricorrente. Anche le dichiarazioni rese dall’imputato durante il processo sono state attentamente vagliate e ritenute non idonee a fondare il beneficio. La motivazione dei giudici di merito ha infatti evidenziato che tali dichiarazioni erano apparse “non totalmente veritiere ed anzi orientate in modo strumentale”. In altre parole, non erano espressione di un reale ravvedimento, ma un tentativo di alleggerire la propria posizione. Una simile condotta non può essere interpretata come un elemento positivo e, pertanto, il diniego delle attenuanti è stato considerato logico e congruamente motivato.
Le conclusioni
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche è un esercizio di ampia discrezionalità da parte del giudice, che non può essere censurato in sede di legittimità se la sua motivazione è logica e non contraddittoria. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la mera assenza di precedenti penali non è una carta vincente. È necessario, invece, far emergere attivamente elementi positivi concreti: una condotta processuale collaborativa e sincera, un’effettiva presa di coscienza del disvalore del fatto, azioni di riparazione del danno, o altri fattori che dimostrino una personalità meritevole di un trattamento più favorevole. Infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende sottolinea i rischi di un ricorso per cassazione basato su motivi ritenuti manifestamente infondati.
L’assenza di precedenti penali è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, specialmente dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; sono necessari elementi positivi concreti.
Come deve motivare il giudice il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego semplicemente evidenziando l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è tenuto a una motivazione particolarmente complessa se non ravvisa elementi meritevoli di valutazione positiva.
Le dichiarazioni rese dall’imputato possono essere considerate un elemento positivo per la concessione delle attenuanti?
Dipende dalla loro natura. Nel caso esaminato, le dichiarazioni dell’imputato non sono state considerate un elemento positivo perché ritenute “non totalmente veritiere ed anzi orientate in modo strumentale”, quindi non potevano giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata co fermat bij A. riqualificazione del fatto, la condanna pronunciata dal Tribunale di GLYPH itin ordine al reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990. Lamenta vizio di violazione di vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gener essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circos segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suffic stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto premesso sui pri giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità al consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la as elementi positivi valorizzabili a tal fine, e considerando, con motivazione cong illogica, che non poteva essere considerato tale il mero dato costituito dalle d rese dall’imputato, non totalmente veritiere ed anzi orientate in modo strument
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento de del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella m indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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