Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5102 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASALECCHIO DI RENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 2 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è parimenti manifestamente infondato atteso che la misura della sanzione irrogata dal primo giudice e confermata in grado di appello corrisponde alla pena minima edittale prevista per la fattispecie di reato (ricettazione) contestata all’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.