Attenuanti generiche: i limiti alla concessione nella giurisprudenza recente
Il riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce uno dei profili più delicati della commisurazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, confermando una linea interpretativa rigorosa che valorizza il comportamento complessivo del condannato, sia durante che dopo la commissione del reato.
Il caso: detenzione e spaccio di stupefacenti
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto alla pena di oltre quattro anni di reclusione. L’imputazione riguardava la detenzione di un ingente quantitativo di cocaina, pari a oltre 126 grammi netti, corrispondenti a circa 527 dosi medie singole. Oltre alla detenzione, veniva accertata l’attività di cessione della sostanza in diverse occasioni. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, mantenendo inalterato il trattamento sanzionatorio.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando un unico motivo: il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’articolo 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi favorevoli per concedere lo sconto di pena.
Applicazione delle attenuanti generiche dopo la riforma
La Suprema Corte ha ricordato che il quadro normativo è mutato significativamente con la riforma del 2008. In passato, lo stato di incensuratezza era spesso considerato un elemento sufficiente per l’applicazione delle attenuanti generiche. Oggi, invece, il solo fatto di non avere precedenti penali non garantisce automaticamente alcuna riduzione della pena.
Il giudice ha il compito di ricercare elementi di “segno positivo” che giustifichino una mitigazione del rigore sanzionatorio. Non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo dettaglio emerso nel processo, ma è sufficiente che la motivazione si soffermi sugli aspetti ritenuti decisivi per escludere il beneficio, rispondendo comunque alle sollecitazioni difensive.
Il comportamento dell’imputato e la latitanza
Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ravvisato l’assenza di qualsiasi elemento positivo apprezzabile. Al contrario, sono emersi fattori ostativi di notevole rilievo. L’imputato, infatti, non ha fornito alcuna collaborazione utile alle indagini, mantenendo un atteggiamento non collaborativo.
Ancor più grave è stata la valutazione del comportamento successivo al fatto. La Corte territoriale ha rilevato che il soggetto è evaso dagli arresti domiciliari, sottraendosi volontariamente all’autorità giudiziaria e rendendosi latitante. Questo comportamento post-delittuoso è stato considerato incompatibile con la concessione di un beneficio fondato sulla meritevolezza di un trattamento meno severo.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi di discrezionalità guidata del giudice. È stato ribadito che il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato anche solo sull’assenza di elementi positivi o sulla presenza di condotte negative, come l’evasione e la latitanza. La Corte ha ritenuto che i giudici di appello abbiano fornito una spiegazione logica e coerente, indicando chiaramente perché la condotta dell’imputato non permettesse di formulare un giudizio di meritevolezza.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Poiché l’inammissibilità è stata causata da colpa del ricorrente, che ha proposto motivi già ampiamente superati dal diritto vivente e dai fatti accertati, oltre al pagamento delle spese processuali è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma che la fuga dalle misure cautelari e l’assenza di collaborazione rimangono ostacoli insormontabili per chi invoca la clemenza del giudice attraverso le attenuanti.
L’assenza di precedenti penali garantisce lo sconto di pena?
No, dopo la riforma del 2008 lo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere automaticamente le attenuanti generiche, essendo necessari elementi positivi ulteriori.
Cosa succede se un imputato evade dai domiciliari durante il processo?
L’evasione e la successiva latitanza sono valutate negativamente dal giudice e portano solitamente al diniego delle attenuanti generiche per l’assenza di una condotta meritevole.
Il giudice deve esaminare tutti i motivi presentati dalla difesa per le attenuanti?
Il giudice deve rispondere alle tesi difensive ma può limitarsi a citare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7804 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale l Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver d sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto complessivo di grammi 126,609, con principio attivo pari a 79.140 mg, pari a 527 dosi medie singole; per aver ceduto in almeno occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di euro 40/50 per grammi 0,5.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazion legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021 Rv. 28269).
Nel caso in esame, il giudice ha affermato che non emergono elementi positivi apprezzabili, atteso che l’imputato non ha fornito alcuna collaborazione alle indagini; inoltre, valuta comportamento successivo al fatto, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato è evaso d arresti domiciliari e si è dato alla latitanza.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore