Attenuanti generiche: i criteri della Cassazione per il diniego
In tema di attenuanti generiche, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 41677/2023, ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. La pronuncia chiarisce come la valutazione della personalità del reo e la gravità del reato siano elementi centrali per giustificare il rigetto delle richieste difensive volte a ottenere una riduzione della sanzione.
L’oggetto del contendere
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La difesa lamentava un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio, contestando sia gli aumenti applicati per la continuazione tra i reati, sia il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe valutato adeguatamente tutti gli elementi del caso concreto.
Il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione
La Cassazione ha affrontato con precisione il tema del diniego delle attenuanti generiche. Secondo l’orientamento consolidato, il giudice di merito non è obbligato a passare in rassegna ogni singola circostanza, favorevole o sfavorevole, dedotta dalle parti. Al contrario, la motivazione è considerata valida e logica quando si sofferma sugli elementi negativi ritenuti decisivi, come i precedenti penali o la particolare gravità della condotta, rilevando contestualmente la mancanza di elementi positivi che possano giustificare un trattamento di favore.
La valutazione della personalità del reo
Un altro punto cardine della decisione riguarda la personalità dell’imputato. La Corte ha confermato che il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basandosi sulla negativa condotta di vita del soggetto e sulla reiterazione di comportamenti illeciti. Questi fattori, se adeguatamente motivati, rendono insindacabile in sede di legittimità la scelta di non concedere sconti di pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e priva di vizi logici. La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione, è stata ritenuta congrua poiché ancorata a dati oggettivi: la gravità dei fatti e la personalità negativa del ricorrente desumibile dai suoi precedenti. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile in quanto mirava esclusivamente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in Cassazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte evidenziano che il diritto alle attenuanti generiche non è automatico, ma subordinato alla presenza di elementi di segno positivo che il giudice deve riscontrare nel caso specifico. In assenza di tali elementi, il riferimento ai precedenti penali e alla gravità del reato costituisce una base motivazionale solida e inattaccabile. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di versare una somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’esperimento di un ricorso manifestamente infondato.
Quando il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle indicando gli elementi negativi prevalenti, come la gravità del reato o i precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, la determinazione della pena è una valutazione di merito che non può essere sindacata in Cassazione se la motivazione del giudice è logica e basata sui criteri di legge.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Comporta il rigetto definitivo dell’impugnazione, il pagamento delle spese processuali e, solitamente, una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41677 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazio in tema di negativa personalità dell’imputato come desumibile dai precedenti e dalla gravità de fatti, è scevra di vizi logico-giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
ritenuto che l’ulteriore motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimit secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il congruo riferimento agli elementi negativi ritenut e all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.