Attenuanti Generiche: L’Analisi della Cassazione sul Diniego in Caso di Spaccio
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri rigorosi che giustificano il diniego di tale beneficio, specialmente in contesti di criminalità grave come il traffico di stupefacenti. Analizziamo la decisione per comprendere meglio il ragionamento dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, precisamente oltre un chilogrammo di cocaina. La pena inflitta dalla Corte d’Appello era di sei anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 30.000 euro.
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando due aspetti principali della sentenza d’appello:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. L’eccessiva severità della pena inflitta (la cosiddetta “dosimetria della pena”).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente erano infondati e la motivazione della Corte d’Appello era immune da vizi logici o giuridici. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, data la natura palesemente dilatoria del ricorso.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato il diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, basando la sua scelta su elementi concreti e negativi che caratterizzavano il caso.
I fattori decisivi sono stati:
* La gravità oggettiva del reato: La detenzione di oltre un chilogrammo di cocaina, da cui si sarebbero potute ricavare diverse migliaia di dosi, è stata considerata un elemento di eccezionale gravità.
* La personalità dell’imputato: Il ricorrente non era un soggetto incensurato, ma gravato da precedenti penali specifici nel settore degli stupefacenti. Questo dato è stato valutato come un indice di una spiccata inclinazione a delinquere.
* Le modalità dell’azione: Il carattere organizzato dello spaccio e l’inserimento dell’imputato in contesti criminali di “assoluto rilievo” hanno ulteriormente appesantito la sua posizione.
La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale, consolidato dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale: per la concessione delle attenuanti non è sufficiente la mera assenza di elementi negativi (come lo stato di incensuratezza, che qui peraltro mancava), ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo e di particolare meritevolezza che, nel caso di specie, erano totalmente assenti.
La Congruità della Pena
Anche riguardo alla dosimetria della pena, la Cassazione ha ritenuto la sanzione, pur attestata su criteri medi, del tutto adeguata. La scelta di non applicare i minimi edittali era giustificata dal considerevole quantitativo dello stupefacente, un chiaro indicatore di una lucrosa e consolidata attività di spaccio inserita in un ambito criminale non trascurabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Suprema Corte offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che le attenuanti generiche non sono una concessione automatica, ma un beneficio che deve essere meritato attraverso elementi positivi concretamente valutabili dal giudice. In secondo luogo, in reati di grave allarme sociale come il traffico di droga, elementi come l’ingente quantitativo, i precedenti specifici e l’organizzazione dell’attività illecita costituiscono ostacoli quasi insormontabili al riconoscimento di sconti di pena. La decisione, pertanto, conferma un orientamento di rigore, volto a garantire che la risposta sanzionatoria sia sempre proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore.
Perché un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando mancano elementi positivi e meritevoli relativi alla condotta o alla personalità dell’imputato. La decisione si basa su una valutazione complessiva che include la gravità del reato, i precedenti penali e le modalità dell’azione, come chiarito dalla giurisprudenza successiva alla riforma dell’art. 62 bis del codice penale.
Quali elementi sono stati considerati particolarmente gravi in questo caso?
La Corte ha ritenuto particolarmente gravi la rilevantissima quantità di stupefacente detenuto (oltre un chilogrammo di cocaina), il numero di dosi ricavabili (diverse migliaia), i precedenti penali specifici dell’imputato, il carattere organizzato dello spaccio e il suo inserimento in contesti criminali di assoluto rilievo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, soprattutto quando il ricorso è ritenuto avere un carattere palesemente dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44543 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 13 Luglio 2022 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che, all’esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Considerato che i motivi, inerenti al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto, anche specifici, mantenendo comunque il trattamento sanzionatorio sotto la soglia della media edittale. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti specifici, nonché la gravità del reato e le modalità dell’azione in ragione della rilevantissima quantità di stupefacente detenuto (oltre un chilogrammo di cocaina), delle dosi ricavabili (in diverse migliaia), del carattere organizzato dello spaccio e dell’inserimento del prevenuto in contesti criminali di assoluto rilievo.
3.1 La pena, infine, è stata attestata su criteri medi edittali in ragione del quantitativo detenuto di cocaina, della presenza di ulteriori indici sintomatici da cui desumere che il ricorrente avesse intrapreso una lucrosa attività di spaccio e, in particolare, in ragione del considerevole quantitativo dello stupefacente e delle dosi ricavabili, da cui l’inferenza che lo stesso fosse inserito in un ambito criminale nel settore degli stupefacenti certamente non trascurabile.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23
Il Consigliere estensore
Il Preffiident
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