Attenuanti Generiche: la Motivazione del Giudice di Merito al Vaglio della Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito che ne nega la concessione. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: non è necessario un esame analitico di ogni elemento, ma è sufficiente una motivazione logica e coerente sugli aspetti ritenuti decisivi.
Il Caso in Esame
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla presunta mancata applicazione di tali circostanze, ritenendo la motivazione della corte territoriale insufficiente o inadeguata.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il caso giungeva quindi all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare non il merito della concessione o meno del beneficio, ma la legittimità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello per negarlo.
La Decisione della Suprema Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: il ricorso proponeva questioni non consentite in sede di legittimità e, in ogni caso, risultava manifestamente infondato.
I giudici supremi hanno evidenziato come la sentenza impugnata contenesse una motivazione adeguata, esente da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione coerente delle ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti generiche, basando la propria valutazione su elementi specifici ritenuti prevalenti.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, relativo alla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che, nel motivare il diniego, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È invece sufficiente che egli indichi quali elementi ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Una volta che il giudice ha espresso una valutazione logica e coerente, basata su specifici aspetti del fatto o della personalità dell’imputato, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta conforme a questo standard, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è un tipico apprezzamento di merito, ampiamente discrezionale e difficilmente sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se la motivazione della sentenza impugnata è totalmente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica, vizi che non sono stati riscontrati nel caso esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione della proposizione di un ricorso inammissibile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
Quando un ricorso in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando propone questioni non consentite in sede di legittimità (cioè riesamina il merito dei fatti) o è manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, logica e non contraddittoria, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 10-11 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da vizi di manifesta illogicità e da contraddittorietà, oltre che conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rtenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.