Attenuanti generiche e inammissibilità del ricorso
Nel panorama della giustizia penale, il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi su questo argomento con un’ordinanza che chiarisce i confini della ammissibilità dei ricorsi presentati contro il diniego di tali benefici. La decisione ribadisce che non basta richiedere uno sconto di pena; è necessario che la difesa fornisca argomentazioni solide, specifiche e correlate alla sentenza di appello.
Il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna confermata in secondo grado. L’imputato aveva presentato ricorso lamentando esclusivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato fin da subito una criticità strutturale nell’impugnazione: la mancanza di correlazione tra le doglianze espresse dal ricorrente e le motivazioni fornite dai giudici di merito.
Secondo l’orientamento consolidato, la funzione delle attenuanti generiche non è quella di concedere uno sconto di pena automatico, ma di adeguare la sanzione al caso concreto in presenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Se il ricorrente si limita a contestare il diniego senza indicare quali fatti specifici siano stati ignorati o valutati erroneamente, il ricorso scivola inevitabilmente verso il giudizio di inammissibilità.
Quando le attenuanti generiche risultano aspecifiche
Un punto centrale della decisione riguarda il concetto di aspecificità. La Corte ha chiarito che il ricorso è aspecifico quando le censure proposte difettano di una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. In questo caso, l’unico motivo di ricorso presentato è stato ritenuto privo di mordente giuridico poiché non andava a scalfire la logica della sentenza della Corte di Appello.
Obblighi di valutazione degli elementi favorevoli
Uno degli errori comuni dei ricorrenti è pensare che il giudice debba rispondere a ogni singolo dettaglio sollevato dalla difesa. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità è chiara: il giudice, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti, non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti. Egli può legittimamente limitarsi a fare riferimento solo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la formazione del convincimento.
Assenza di elementi positivi di valutazione
Per ottenere un trattamento di favore, devono emergere elementi positivi di valutazione. Nel caso in esame, non sono stati individuati né indicati specificamente dal ricorrente tali elementi. Di conseguenza, la Corte di merito ha agito correttamente applicando indici di natura personale e fattuale che imponevano di non accedere alla richiesta di riduzione della pena.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione basandosi sull’inammissibilità originaria del ricorso. I giudici hanno evidenziato come l’impugnazione fosse basata su un unico motivo manifestamente infondato e aspecifico. La Corte di Appello aveva già adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità dei reati e alla mancanza di elementi di segno positivo nella condotta o nella personalità del soggetto. La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti storici per sottolineare che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, specialmente quando la motivazione del grado precedente è coerente e logicamente corretta.
le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, il quale è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sull’importanza della precisione tecnica nella redazione degli atti di impugnazione, ricordando che il ricorso per Cassazione deve sempre confrontarsi in modo critico e specifico con le ragioni della sentenza impugnata.
Quando il ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando le critiche non sono correlate alle ragioni della sentenza impugnata o risultano aspecifiche. In questi casi la Corte non entra nel merito della questione sollevata.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti?
No, il giudice può limitarsi a considerare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Non è obbligatorio esaminare ogni singolo dettaglio se mancano elementi positivi evidenti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. È inoltre prevista una sanzione pecuniaria solitamente versata in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6930 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6930 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di app Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reat ascritti;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazion circostanze attenuanti generiche – è aspecifico in quanto le censure proposte difett necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impug (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellì, Rv. 268823).
Considerato che il motivo è anche manifestamente infondato giacché la Corte di ap ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura pers fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpret ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prende in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev ab ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altr 248244), e in ogni caso devono emergere elementi positivi di valutazione nel caso di speci ritenuti sussistenti – che neppure il ricorso ha saputo specificamente indicare.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il Presi ,nte