Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39947 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui epigrafe deducendo, come primo motivo, violazione di legge e/o vizi motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità per il reat G1 e agli elementi probatori a sostegno della stessa, nonché, con il second terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riguar trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generic
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quant assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto
Nello specifico, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legit perché, quanto al primo profilo dedotto, è costituito da mere doglianze in pun fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt giudice del gravame e del merito; per quanto concerne gli altri due profili afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non il motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici, del gravame e del merito, hanno dato infatti conto degli elemen prova in ordine alla responsabilità del prevenuto. In particolare, la dif dedotto l’inattendibilità delle dichiarazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità senza aver addotto argomenti a suffragio della stessa: per co a conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni, la Corte territoriale eviden vi sono i pregressi rapporti intercorrenti tra il COGNOME e il COGNOME, avendo acquistato dal secondo, in diverse occasioni, sostanza stupefacente per ceder terzi nell’interesse del prevenuto (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozi nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto mod procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimi nell’ennesimo giudice del fatto.
Per quanto riguardano gli altri profili di censura, inerenti al tratt punitivo, va ribadito che le determinazioni afferenti al trattamento sanziona sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie motivazione congrua e non illogica. In particolare, la Corte di appello evide
che la pena è stata ridotta già alla luce della contestuale assoluzione del pre da altro fatto, non sussistendo tuttavia elementi apprezzabili in positi concedere le attenuanti generiche, stante la reiterazione degli episodi di s denotanti una particolare tendenza a delinquere dell’imputato (cfr. pag. 3).
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’asso dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione d attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione t gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Se 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Cort ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con escl riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché negativo comportamento processuale).
In sentenza si dà poi atto che lo scostamento della pena base rispett minimo, in misura peraltro di poco superiore al c.d. medio edittale, è motivato significativo dato ponderale (essendo ricavabili circa 20.000 dosi di hashish).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
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