Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Il riconoscimento delle Attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Spesso considerate come un atto dovuto, queste circostanze richiedono in realtà una valutazione discrezionale del giudice che deve essere adeguatamente motivata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti del ricorso in materia di benefici sanzionatori.
Il caso e il ricorso sulle Attenuanti generiche
La vicenda trae origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, pur avendo ottenuto la prescrizione per un reato connesso di resistenza a pubblico ufficiale, ha impugnato la sentenza di secondo grado focalizzandosi esclusivamente sul mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, negando ingiustamente una riduzione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato un approccio rigoroso, analizzando la struttura della motivazione fornita nei gradi precedenti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha sottolineato che il sindacato della Cassazione sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della logicità della motivazione. Se il giudice di merito indica chiaramente quali elementi ritiene ostativi alla concessione delle Attenuanti generiche, la decisione non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio del libero convincimento del giudice, supportato da un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Per negare le Attenuanti generiche, non è necessario che il magistrato confuti analiticamente ogni singola deduzione della difesa. È invece sufficiente che egli ponga l’accento su elementi ritenuti decisivi o prevalenti, come la gravità della condotta o i precedenti penali del soggetto. Nel caso di specie, il riferimento operato dal giudice di merito è stato considerato congruo e sufficiente a sorreggere il diniego, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali, funge da deterrente contro l’impugnazione di provvedimenti correttamente motivati. Per chi affronta un processo penale, emerge chiaramente la necessità di una strategia difensiva che punti su elementi concreti e documentati già nelle fasi di merito, poiché il semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice non costituisce un vizio di legittimità censurabile.
Il giudice deve motivare ogni singolo rifiuto delle attenuanti generiche?
No, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego, senza dover analizzare tutti i parametri dell’articolo 133 del codice penale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare il merito della pena in Cassazione?
No, la Cassazione verifica solo la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, non potendo rivalutare i fatti o la congruità della pena stabilita dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42035 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso ‘a sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato (capo A); mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023