Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il tema delle Attenuanti generiche rappresenta uno dei pilastri della difesa penale, ma la loro applicazione richiede una comprensione tecnica precisa del meccanismo di bilanciamento delle circostanze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione quando il giudice di merito ha già valutato favorevolmente la condotta dell’imputato, pur applicando un regime di equivalenza con le aggravanti.
L’oggetto del contendere
Il caso nasce dal ricorso di un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel non riconoscere le Attenuanti generiche (o atipiche). Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato una realtà processuale differente: le attenuanti erano state effettivamente concesse sin dal primo grado di giudizio. Il punto critico risiedeva nel fatto che tali benefici erano stati bilanciati con la recidiva, portando a un giudizio di equivalenza che non aveva prodotto la riduzione di pena sperata dal ricorrente.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta inconferenza. Gli Ermellini hanno sottolineato come sia giuridicamente impossibile lamentare il mancato riconoscimento di un beneficio che, di fatto, è già stato accordato. Il ricorrente non ha saputo articolare censure specifiche contro il giudizio di bilanciamento o contro la ritenuta recidiva, rendendo l’impugnazione priva di fondamento logico e giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla correttezza dell’iter logico seguito dai giudici di merito. Quando il giudice riconosce le Attenuanti generiche ma le ritiene equivalenti alle aggravanti (come la recidiva), sta compiendo un esercizio discrezionale del potere punitivo che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era puntuale e priva di vizi logici. Il ricorso è stato dunque considerato un tentativo generico di ottenere una revisione del merito, preclusa in Cassazione, aggravato dal fatto di contestare un’omissione (il mancato riconoscimento delle attenuanti) inesistente nei fatti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una severa condanna per il ricorrente. Oltre all’inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni già risolte favorevolmente nel merito o per contestare valutazioni discrezionali del giudice senza evidenziare specifiche violazioni di legge o manifesti vizi motivazionali.
Cosa accade se si impugna un mancato riconoscimento delle attenuanti già concesse?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta inconferenza, poiché non è possibile contestare l’assenza di un beneficio che il giudice ha in realtà già riconosciuto nel dispositivo della sentenza.
In cosa consiste il bilanciamento tra attenuanti e recidiva?
Si tratta di un giudizio di comparazione in cui il giudice stabilisce se le attenuanti debbano prevalere sulle aggravanti, essere equivalenti a esse o soccombere, determinando così il calcolo finale della pena.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria proporzionata alla colpa nel presentare il ricorso, destinata alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50202 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di manifesta inconferenza contrast la decisione gravata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche quando di contro le stesse risultano concesse al ricorrente sin dal primo grado di giudizio, seppu bilanciate in termini di equivalenza con la ritenuta recidiva ( con giudizio, quest’ultimo immediatamente attinto dalle censure esposte dal ricorso e comunque estraneo a vizi rilevabili in questa sede perché corretto giuridicamente, oltre che argomentato in modo puntuale e logico);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.