Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7221 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7221 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise appello di Napoli – in riforma della pronuncia della Corte di assise, in data 15 gennaio 2024 – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine agli strumentali reati in materia di armi contestati nel capo b) della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione, e, per l’effetto, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione, come ridotti per la scelta del rito, la pena inflittagli in ordine al reato di omicidio – commesso ai danni di NOME COGNOME, in concorso con altri – a titolo di aumento per continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di assise di Napoli del 16 luglio 2013, come riformata dalla Corte di assise d’appello
di Napoli in data 17 dicembre 2014, così da pervenire alla pena complessiva di anni 18 mesi 8 di reclusione
La Corte partenopea, nell’esaminare l’appello dell’imputato :
preliminarmente, ha precisato che, pur in assenza nella motivazione del giudice del primo grado del giudizio di esplicite argomentazioni sul punto, le circostanze attenuanti generiche erano state concesse, con equivalenza rispetto all’aggravante della premeditazione ;
nel merito, ha escluso la sussistenza di ulteriori e diversi elementi rilevanti ai fini dell’accoglimento della richiesta, avanzata dalla di f esa dell’appellante , di prevalenza delle concesse attenuatati di cui all ‘ art. 62-bis cod. pen. sulle aggravanti ed ha ritenuto congruo l ‘ aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. pari di un anno di reclusione, anche al fine di uniformarsi al trattamento sanzionatorio determinato dalla Corte di assise di appello di Napoli nella sentenza del 17 dicembre 2014 per gli altri reati unificati e separatamente giudicati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche
Evidenzia che la sentenza impugnata ha negato l’invocato beneficio sulla base di una motivazione illogica. Ha erroneamente ritenuto che gli elementi di fatto indicati nell’atto di appello , ulteriori rispetto al comportamento processuale, fossero gli stessi già valorizzati ai fini del riconoscimento dell’ attenuante della collaborazione. Invece, la difesa aveva chiesto di prendere in considerazione il positivo mutamento di personalità dell ‘ imputato e la definitiva cessazione della sua pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché del tutto disallineato rispetto all’apparato argomentativo della decisione impugnata, oltre che interamente versato in fatto.
Il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, beneficio che, invece, è stato concesso dalla Corte di assise con giudizio di equivalenza rispetto all’ aggravante dlela premeditazione, fermo restando il divieto di bilanciamento con l’ulteriore aggravante di cui all’ art 416-bis.1. cod. pen.
La sentenza impugnata, con motivazione condivisibile e giuridicamente ineccepibile, ha ritenuto decisivo il chiaro testo del dispositivo.
D’altra parte , COGNOME con l’atto di appello aveva cheisto modificarsi il trattamento sanzionatorio con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, evidentemente muovendo dalla premessa che tale beneficio era stato riconosciuto in esito al primo grado del giudizio.
Il percorso motivazionale seguito per respingere anche la richiesta difensiva sul bilanciamento delle circostanze è immune da criticità, avendo la Corte distrettuale ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di equivalenza.
Al riguardo ha evidenziato che gli elementi positivi valorizzati in favore dell’imputato dovevano essere necessariamente posti a raffronto con quelli di segno contrario, quali l ‘estrema gravità del reato, il grado, elevato di partecipazione soggettiva, e la personalità, estraneamente negativa, dell’imputato, non in cidendo sul giudizio di bilanciamento l’avve nuta concessione dell’ attenuante della collaborazione.
Trattasi di affermazione corretta sul piano giuridico.
E’ principio consolidato quello secondo cui «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione della seconda.
Invero, mentre l’art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale; l’attenuante di cui all’art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è, invece, conseguenza del valido contributo fornito dall’imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276111; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258958; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, COGNOME, Rv. 233938; Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212531). Corollario di tale principio è che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell’attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un’inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione dell’imputato, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284374; Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, RV
278535; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, COGNOME, Rv. 248176).
Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME