Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Reato Prevale sul Passato Incensurato
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo come la valutazione debba essere complessiva e come l’oggettiva gravità della condotta possa neutralizzare elementi altrimenti favorevoli, come una fedina penale pulita.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato per reati gravi, tra cui l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). La vicenda processuale era già complessa, essendo giunta in Corte d’Appello a seguito di un annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. In questa nuova fase, la Corte territoriale, pur mitigando leggermente la pena, aveva confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era tutt’altro che carente o illogica. Al contrario, essa si basava su una valutazione approfondita e concreta degli elementi emersi durante il processo, giustificando pienamente il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni: Perché sono state negate le attenuanti generiche?
La decisione della Corte si fonda su una serie di elementi chiave che, nel loro insieme, delineano un quadro di particolare gravità, tale da rendere recessiva la circostanza della formale incensuratezza dell’imputato.
L’Elevata Gravità del Fatto
Il primo punto valorizzato è l'”elevatissima gravità” degli elementi che hanno fondato la condanna per il reato associativo. Non si trattava di un episodio isolato, ma di una partecipazione strutturata a un sodalizio criminale dedito al narcotraffico, con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p.
Il Ruolo di “Quadro” nell’Organizzazione
L’imputato non era una semplice pedina. La sentenza ha accertato il suo ruolo di “quadro”, ovvero una figura di collegamento tra i vertici promotori dell’associazione e i gestori delle piazze di spaccio. Questo ruolo di cerniera è stato ritenuto di cruciale importanza per l’operatività del gruppo. Inoltre, è emerso che il suo peso all’interno dell’organizzazione era cresciuto fino a raggiungere il vertice dopo che altri membri erano stati colpiti da misure cautelari.
L’Insufficienza della Mera Incensuratezza
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la formale incensuratezza non è di per sé un elemento sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti. Essa deve essere valutata insieme a tutti gli altri indicatori della personalità del reo e della gravità del reato. In questo caso, la difesa non è riuscita a fornire elementi positivi concreti e adeguati a controbilanciare la gravità dei fatti accertati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza l’idea che la concessione delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio discrezionale del giudice di merito, che deve essere ancorato a una valutazione globale e non parcellizzata. Un passato senza condanne penali è certamente un dato da considerare, ma non costituisce una sorta di “passaporto” per ottenere uno sconto di pena. Quando la condotta criminale rivela un’elevata pericolosità sociale e un inserimento profondo in contesti delinquenziali organizzati, come nel caso di specie, la sola incensuratezza perde gran parte del suo valore e non è in grado, da sola, di fondare un giudizio di meritevolezza del beneficio.
Avere la fedina penale pulita garantisce le attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, la ‘formale incensuratezza’ non è di per sé sufficiente per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, specialmente di fronte a reati di ‘elevatissima gravità’ che dimostrano una significativa pericolosità sociale.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti?
La Corte ha basato la sua decisione sull’elevata gravità del reato associativo, sul ruolo di ‘quadro’ (figura di raccordo) ricoperto dall’imputato all’interno dell’organizzazione criminale e sulla presenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3432 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3432 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/04/2025, con cui la Corte d’Appello di Napoli – giudicando in sede rescissoria dopo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio – ha mitigato la pena irrogata in primo grado, confermando la sentenza nel resto (per quel che qui specificamente rileva, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche);
ritenuto che le censure difensive formulate, anche in questa sede, con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. siano manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adottato al riguardo una motivazione tutt’altro che carente, come invece sostenuto in ricorso;
ritenuto in particolare che l’esclusione delle attenuanti generiche, nonostante l’intervenuta assoluzione da uno dei due reati associativi ascritti al COGNOME, sia stata adeguatamente motivata (pag. 5 seg.) con il riferimento alla “elevatissima gravità” degli elementi fondanti la condanna per il reato associativo sub A), con il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e con il rilievo delle funzioni di “quadro” (ovvero di raccordo tra i promotori e i gestor delle piazze di spaccio) svolte dal ricorrente, risultato al vertice della catena d comando dopo l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri indagati;
ritenuto che il percorso argomentativo del giudice di rinvio risulti del tutto immune da censure qui deducibili, anche quanto al richiamo all’insussistenza di elementi idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, al di là della formale incensuratezza: dovendo altresì rilevarsi che tale specifica deduzione della Corte territoriale, in ordine al difetto di elementi positivamente valutabili, s rimasta priva di effettiva ed adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle firnmende
P.Q.M.
(Armende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
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