Attenuanti Generiche: Quando la Fedina Penale Pulita Non Basta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: l’assenza di precedenti penali, pur essendo un elemento positivo, non costituisce di per sé un diritto automatico a uno sconto di pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Percorso Giudiziario: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane per il reato di furto in abitazione. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bari, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Nello specifico, la difesa contestava due aspetti strettamente legati:
1. La determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio), ritenuta eccessiva.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero comportato una significativa riduzione della sanzione.
Il ricorrente sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente valorizzato la sua condizione di incensurato, ovvero la sua fedina penale pulita.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato chiaramente perché la pena inflitta fosse equa e proporzionata sia alla gravità del furto commesso sia alla capacità a delinquere dimostrata dall’imputato.
Le Motivazioni della Corte
Il punto centrale della decisione riguarda proprio le attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la loro concessione non è un obbligo per il giudice, ma una facoltà da esercitare con prudenza. La sola assenza di precedenti penali, come specificato nel provvedimento impugnato, non è un elemento sufficiente a giustificare uno sconto di pena. Il giudice deve compiere una valutazione globale, che tenga conto di tutti gli aspetti del reato e della personalità dell’imputato, sia positivi che negativi.
In questo contesto, la Corte territoriale aveva implicitamente ritenuto che non vi fossero altri elementi positivi tali da meritare una mitigazione della pena. La mancanza di precedenti era stata, di fatto, superata dalla gravità del comportamento tenuto. Pertanto, la decisione di non concedere le attenuanti era stata frutto di un giudizio di merito adeguatamente motivato e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la fedina penale pulita è un punto di partenza, ma non di arrivo, per ottenere le attenuanti generiche. Il giudice ha il dovere di personalizzare la pena, e per farlo deve considerare ogni sfumatura del caso concreto. Per sperare in una riduzione della sanzione, è necessario che emergano ulteriori elementi favorevoli, come ad esempio la condotta processuale, il comportamento tenuto dopo il reato (ad esempio, il risarcimento del danno) o la modesta gravità del fatto.
Questa decisione serve da monito: non si può dare per scontata la concessione di benefici. La valutazione del giudice rimane sovrana, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali.
L’assenza di precedenti penali garantisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che la mera mancanza di precedenti penali non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, che rimane una valutazione discrezionale del giudice basata su tutti gli elementi del caso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava aspetti relativi alla determinazione della pena, che rientrano nella valutazione di merito del giudice. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14209 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 3 ottobre 2019 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e, ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 707 cod. pen. esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen., l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizi di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento sanzioNOMErio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato come la pena risulti equa e proporzionata alla gravità del fatto commesso e alla capacità a delinquere dell’imputato, non sussistendo, inoltre, motivi tali da concedere le circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente la mera mancanza di precedenti penali (si veda, pag. 6 del provvedimento impugNOME);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.