Attenuanti generiche: perché età e fedina pulita non sono sufficienti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione delle attenuanti generiche, confermando un orientamento consolidato ma spesso oggetto di dibattito. La Suprema Corte ha stabilito che né la giovane età né l’avanzata età, così come lo stato di incensuratezza, possono di per sé giustificare una riduzione della pena, se non sono supportate da altri elementi positivi che delineino una personalità non incline al crimine. Analizziamo insieme questa decisione.
I fatti del processo
Due uomini, uno giovane e uno anziano, venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di tentata violenza privata; il più giovane anche per minaccia aggravata. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna. Insoddisfatti della decisione, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali.
Il ricorso in Cassazione: i motivi di appello
I ricorrenti lamentavano due aspetti della sentenza d’appello:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Sostenevano che il fatto fosse di particolare tenuità (ex art. 131-bis c.p.) e che quindi non dovessero essere puniti.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Ritenevano che la loro età (rispettivamente giovane e molto avanzata) e l’assenza di precedenti penali dovessero comportare una diminuzione della pena.
La decisione della Corte: l’inammissibilità dei ricorsi
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili. Vediamo perché.
Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha sottolineato che la richiesta di applicare la non punibilità per tenuità del fatto si basava su una rilettura delle prove e delle modalità della condotta. Questo tipo di valutazione è riservato ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere effettuato in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge.
Le attenuanti generiche e la valutazione del giudice
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo, quello sulle attenuanti generiche. La Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’ e ‘versato in fatto’. Ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in materia.
Il giudice non è obbligato a concedere le attenuanti solo perché un imputato è incensurato. Dopo la riforma del 2008, è necessaria la presenza di elementi positivi e concreti che inducano a una valutazione favorevole della personalità dell’imputato. La semplice assenza di precedenti non è più sufficiente.
L’irrilevanza dell’età senza elementi concreti
La Cassazione ha poi specificato che né la giovane età di un imputato né quella avanzata dell’altro costituiscono, da sole, un elemento positivo.
– Per la giovane età, non basta affermarla: è necessario che il giudice accerti che tale condizione abbia realmente influito sulla maturità e sulla capacità del soggetto di comprendere le conseguenze delle proprie azioni.
– Allo stesso modo, l’età avanzata (nel caso di specie, superiore a settant’anni) non è di per sé un fattore attenuante.
In entrambi i casi, i ricorsi si limitavano a un’affermazione generica, senza fornire elementi concreti per dimostrare come l’età avesse inciso sulla commissione dei reati. Anche questo si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno tentato di ottenere un ‘alternativo apprezzamento delle modalità della condotta’, cosa non consentita. Sulle attenuanti generiche, la motivazione è chiara: la concessione di questo beneficio richiede un’analisi positiva della personalità dell’imputato, che non può basarsi su dati anagrafici o sull’assenza di precedenti, ma deve emergere da circostanze concrete e significative che il giudice di merito ha il compito di valutare.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per ottenere le attenuanti generiche non è sufficiente appellarsi a fattori come l’età o una fedina penale pulita. È indispensabile che la difesa fornisca al giudice elementi concreti e positivi sulla personalità dell’imputato, che dimostrino una ridotta capacità a delinquere o altre circostanze meritevoli di considerazione. In assenza di tali elementi, il diniego da parte del giudice è pienamente legittimo. La decisione, inoltre, ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese inammissibilità della loro impugnazione.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, a seguito della riforma del 2008, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una valutazione favorevole della personalità dell’imputato.
La giovane età di un imputato giustifica automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. La giovane età non giustifica di per sé la concessione delle attenuanti. È necessario che il giudice accerti in concreto che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto, determinando una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano ‘versate in fatto’, cioè tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze del caso, un compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA NOME nato a SAN NOME GEMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di tenta violenza privata e del solo COGNOME per il delitto aggravato di minaccia;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 cod. pen. – è versato in fatto poiché la difesa ha perorato un alternativo apprezzamento dell modalità della condotta, qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., se 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
il secondo motivo – che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01); «la “giovane età” dell’imputato» (segnatamente del COGNOME) «non può giustificare di per sé la concessione dell attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbi influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile» (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, NOME, Rv. 278633 – 01); alla stessa stregua non può considerarsi ex se un elemento positivo l’età (superiore ad anni settanta) del COGNOME, da cui il ricorso (così come p COGNOME) ha tratto in maniera del tutto assertiva la personalità per nulla incline alla commis di reati dei ricorrenti, finendo pure col prospettare un apprezzamento di merito non consentito; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024