Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nei motivi chiedendo l’annullamento sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10 ottobre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 13 settembre 2022 che aveva condannato NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 100,00 di multa, perché ritenuta colpevole del delitt occupazione di alloggio popolare.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla omessa applicazione de
é
riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche nella misura massima possibile, avendo errato il giudice di secondo grado nell’affermare che la riduzione operata corrispondesse alla p elevata misura.
L’unico motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la corte di appello milanese, ha errato nell’affermare che le attenuanti generic risultassero concesse “nella massima estensione, sicché non vi è spazio per ulteriori riduzion posto che, a fronte della pena base di anno 1 di reclusione ed C 200 di multa, il giudice di pr grado riduceva la pena a mesi 9 ed euro 150,00 e, quindi, in misura inferiore al massimo consentito di un terzo.
Ed a fronte di circostanze pure sottolineate dalla sentenza di primo grado, costituite da precarie condizioni sociali e di salute dell’imputata, dalla ammissione di colpevolezza e da stato di incensuratezza della stessa, alla riduzione massima, che comporta solo un agevole calcolo matematico, può provvedere ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. questa corte di legittimità la sanzione finale, con la riduzione per il rito abbreviato, va, pertanto, fissata in mesi 5 10 di reclusione ed C 88,00 di multa (p.b. a. 1 ed C 200 – 1/3 ex art. 62 bis = m. 8 ed euro 1 – 1/3 ex art. 442 cod.proc.pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 88 di multa.