Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato in Venezuela il 08/08/1989
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibiltà del ricorso
1,.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 25 giugno 2022, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma con la quale NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen i commesso il 24 giugno 2022 in danno dell’esercizio commerciale «Coin» sito all’interno dello scalo ferroviario di Roma Termini, fatto per il quale il responsabile del negozio ha sporto rituale querela.
Per quanto rileva in questa sede, con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed C 412,00 di multa. La pena base di anni due di reclusione ed C 927,00 di multa è stata ridotta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 618,00 di multa ai sensi dell’art. 56 cod. pen. e su questa pena è stata operata la diminuzione di un terzo conseguente alla scelta del rito.
NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del difensore munito di procura speciale
2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Osserva che il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter applicare queste attenuanti a nessuno dei due imputati e tale decisione è stata censurata nei motivi di gravame. Il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia esaminato questo motivo – a sostegno del quale militavano, oltre alla incensuratezza dell’imputato, l’immediata restituzione della merce sottratta e il buon comportamento tenuto nel corso del giudizio – e si sia limitata a valutare congrua la pena inflitta da Tribunale, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., testualmente affermando (pag. 2 della motivazione) che «il primo giudice,, pur non essendo partito nella determinazione della pena dal minimo edittale, ha tuttavia concesso agli imputati pure le circostanze attenuanti generiche».
2.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si duole che tale richiesta sia stata respinta perché l’imputato era stato recentemente deferito a piede libero per un reato analogo perpetrato a Milano e osserva che una denuncia di mesi prima per un fatto analogo del quale non è nota la gravità, non è idonea a giustificare una prognosi di recidiva in mancanza di altri elementi di valutazione negativi e in presenza di un comportamento processuale ampiamente collaborativo oltre che del puntuale rispetto della misura cautelare (del quale la sentenza dà atto).
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato. Il secondo non merita accoglimento.
La Corte di appello ha ritenuto che la pena inflitta all’imputato fosse congrua, ancorché determinata in misura superiore al minimo edittale, perché all’imputato erano state concesse le attenuanti generiche, ma in realtà questo non era avvenuto. Si tratta, dunque, di una motivazione manifestamente illogica tanto più se si considera che, ove le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen fossero state concesse, anche solo con criterio di equivalenza rispetto all’aggravante, la pena del furto tentato avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alla pena prevista dall’art. 624 cod. pen. e determinata, quindi, all’interno di una cornice edittale che va da 2 mesi di reclusione ed C 52 di multa (mesi sei di reclusione ed C 154 di multa meno due terzi) a due anni di reclusione ed C 774 di multa (anni tre di reclusione ed C 516 di multa meno un terzo), sicché la pena determinata in concreto non sarebbe stata superiore al minimo edittale (come è scritto nella sentenza impugnata), bensì pari al massimo.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi della motivazione con la quale è stata esclusa la sospensione condizionale della pena. Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata, richiamando e condividendo quella di primo grado, abbia ritenuto significativo indice di pericolo di recidiva la circostanza che COGNOME fosse stato denunciato per un furto commesso a Milano pochi mesi prima (il 15 febbraio 2022). Il difensore osserva che si tratta di un precedente di polizia e dunque di un fatto la cui «reale entità criminale» è ignota e sostiene che, ai fini della concessione del beneficio, avrebbe dovuto essere valutato il buon comportamento tenuto dall’imputato immediatamente dopo il fatto e nel corso del giudizio; elementi che, insieme alla incensuratezza, consentivano di formulare una prognosi favorevole.
Il motivo non è fondato. Nell’escludere la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata e quella di primo grado non si sono limitate a fare riferimento a una precedente denuncia per furto risalente a pochi mesi prima; come si evince dalla motivazione resa con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., hanno valutato anche il valore «non modico» della merce e hanno tenuto conto del fatto che Hidalgo fu
trovato in possesso di un attrezzo idoneo a rimuovere le plac:che antitaccheggio ciò che costituisce indice di una condotta preordinata, non occasionale e, quindi, di un concreto pericolo di recidiva. La motivazione, pur sintetica, non può essere ritenuta carente e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Resiste, dunque, alle censure del ricorrente.
Alla luce delle argomentazioni svolte, solo il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla decisione sulle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso non merita accoglimento. Ne consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l’irrevocabilità dell declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente /1