Attenuanti Generiche nello Spaccio: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della concessione delle attenuanti generiche nei casi di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice debba andare oltre la semplice assenza di elementi negativi, richiedendo la presenza di circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva condannato l’imputato a una pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre vizi:
1. Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
3. Un’errata determinazione della pena (dosimetria).
L’Analisi della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte offre spunti cruciali sull’applicazione delle circostanze attenuanti.
Il Rigetto dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
I giudici hanno chiarito che, sebbene l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non sia in linea di principio incompatibile con il reato di spaccio di lieve entità, nel caso specifico non ne sussistevano i presupposti. La decisione si è fondata su tre elementi chiave:
* L’abitualità della condotta: non si trattava di un episodio isolato.
* I guadagni complessivi: l’entità dei proventi derivanti dallo spaccio non era trascurabile.
* Le modalità organizzative: l’uso di applicazioni di messaggistica non intercettabili e le modalità di consegna ben congegnate indicavano un’attività strutturata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d’Appello. A seguito della riforma del 2008, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere questo beneficio. Al contrario, il giudice deve individuare elementi o circostanze di segno positivo che rendano l’imputato “meritevole” di una riduzione di pena.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato diversi elementi negativi:
* I precedenti penali: l’imputato aveva già precedenti, di cui uno specifico per lo stesso tipo di reato.
* La personalità dell’imputato: valutata negativamente alla luce dei precedenti di polizia.
* Le modalità dell’azione: il carattere non del tutto rudimentale dell’attività di spaccio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione dei giudici di merito era adeguata e non illogica. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato legittimamente giustificato dall’assenza di elementi positivi e dalla presenza, al contrario, di chiari indicatori negativi. La personalità dell’imputato, gravata da precedenti, e le modalità organizzate dello spaccio sono state considerate prevalenti su qualsiasi altro fattore. Anche la pena è stata ritenuta correttamente commisurata, attestandosi su criteri medi, in considerazione della natura non occasionale dell’attività, del tipo di sostanza ceduta e dell’organizzazione messa in atto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma il frutto di una valutazione complessiva e positiva della figura del reo. La sola classificazione del reato come di “lieve entità” non basta per giustificarne la concessione. I giudici devono basare la loro decisione su elementi concreti che dimostrino una minore riprovevolezza della condotta o una particolare meritevolezza del soggetto, un onere che, nel caso di specie, non è stato soddisfatto. La declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolineano ulteriormente come i ricorsi privi di un solido fondamento giuridico vengano considerati dilatori e, come tali, sanzionati.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche in un caso di spaccio di lieve entità?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando, nonostante la lieve entità del fatto, sussistono elementi negativi concreti come precedenti penali (soprattutto se specifici), l’abitualità della condotta di spaccio e modalità organizzative non del tutto rudimentali.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. La sentenza ribadisce che, a seguito della riforma legislativa, il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente. Per la concessione delle attenuanti generiche, il giudice deve riscontrare elementi di segno positivo che indichino una particolare meritevolezza dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti palesemente infondati e dilatori. La Corte di Cassazione ha considerato la motivazione della sentenza d’appello completa, logica e in linea con i principi giuridici, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 2 Maggio 2022 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di S.M. Capua Vetere che ha riconosciuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al’art.62 n.4 cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all’art.62 n.4 cod.pen. in quanto, sebbene non incompatibile con la fattispecie autonoma di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, non ne sono stati riconosciuti i presupposti, sia in ragione dell’abitualità della condotta di cessione, sia in ragione dei guadagni complessivamente conseguiti, sia in ragione dei profili organizzativi della condotta che prevedevano contatti tramite whatts-up non suscettibili di intercettazione e modalità di consegna dello stupefacente ben congegnate.
3.1 Considerato che l’ulteriore motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.
3.2 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare nneritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti di polizia, le modalità dell’azione in ragione del carattere non del tutto rudimentale dello spaccio e dei guadagni conseguiti.
3.3 La pena, infine, è stata attestata su criteri medi edittali in ragione del carattere non occasionale dell’attività di spaccio, della natura dello stupefacente ceduto e della rudimentale organizzazione dell’attività di cessione nonché dall’entità dei proventi conseguiti.
Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.