Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39998 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39998 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all’affermazione di responsabilità mancando, a suo avviso, prova certa di un’attività di spaccio e con un secondo motivo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Ed invero, il primo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scan dito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il secondo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente caduta in sequestro (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (con particolare riferimento alla suddivisione in dosi, al dato pon derale e al rinvenimento del danaro) e quindi operando pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza sul punto di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463; Sez. 3 n. 46610/2014, Rv. 260991; Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604).
Allo stesso modo, parimenti infondata è la doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle quali sono state valutate, negativamente per l’odierno ricorrente, oltre che l’assenza di elementi positivi atti a loro riconoscimento, la sussistenza dei precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, con un provvedimento impugnato che, pertanto, appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.