Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5585 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che con sentenza in data 13/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 13/6/2025 del Tribunale di Roma, nella parte in cui COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110,81, 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia, riformandola quanto ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che revocava.
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg.3-4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale richiamando il dato ponderale e la varietà RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti, ha, con motivazione congrua e logica, assolto all’obbligo di motivazione circa la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Va ricordato che la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza- come avvenuto nella specie- , ritenuti ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzioNOMErio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez.7, n.39396 del 27/05/2016, Rv.268475; Sez.2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv.281217 – 01).
La Corte territoriale ha, quindi, confermato l’entità della pena irrogata dal primo giudice, sia con riferimento all’entità della pena base che all’aumento a titolo di continuazione, ritenendola congrua ed adeguata al fatto e richiamando la natura e quantità della sostanza stupefacente. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 30/01/2026