Attenuanti Generiche: la Scelta del Rito Abbreviato Non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: la concessione delle attenuanti generiche e il loro rapporto con le scelte processuali dell’imputato, in particolare quella del rito abbreviato. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i benefici derivanti da una scelta strategica, come il rito abbreviato, non possono essere automaticamente trasformati in elementi per un’ulteriore e discrezionale riduzione della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della condanna da parte della Corte di Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel negare questo beneficio, non considerando adeguatamente alcuni elementi. La difesa sosteneva, tra le altre cose, che la scelta di definire il processo con il rito abbreviato dovesse essere valutata positivamente ai fini della concessione delle attenuanti.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato la sua decisione evidenziando l’assenza di elementi positivi concreti e, soprattutto, la totale mancanza di segni di resipiscenza (pentimento) da parte dell’imputato.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno innanzitutto specificato che le censure mosse dall’imputato non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito dei fatti, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il cuore della decisione, però, risiede nella netta separazione tra i benefici derivanti dal rito e la valutazione discrezionale per le attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha articolato il suo ragionamento su tre pilastri fondamentali:
1. Inammissibilità delle censure di merito: Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli stessi elementi già valutati in modo coerente e logico dalla Corte territoriale. Il compito della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del percorso motivazionale.
2. Logicità della motivazione della Corte d’Appello: I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e priva di illogicità. La decisione di negare le attenuanti si basava solidamente sull’assenza di elementi positivi e sulla mancanza di pentimento, fattori centrali nella valutazione discrezionale del giudice.
3. Il Principio del ‘Ne Bis in Idem’ Sostanziale: Il punto più rilevante dell’ordinanza è la riaffermazione del principio secondo cui la scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata come argomento per ottenere le attenuanti generiche. Il rito abbreviato comporta già, ex lege (cioè per espressa previsione di legge), una predeterminata riduzione della pena. Considerare la stessa scelta processuale anche come fondamento per le attenuanti generiche si tradurrebbe in una duplicazione di benefici per la stessa circostanza, creando una determinazione favorevole ingiustificata. In sostanza, l’imputato non può essere premiato due volte per la stessa decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e di grande importanza pratica. La scelta del rito abbreviato è una strategia processuale che offre un vantaggio certo e quantificato dalla legge: la riduzione di pena. Per aspirare all’ulteriore beneficio delle attenuanti generiche, l’imputato deve dimostrare qualcosa di più. Deve fornire al giudice elementi concreti e positivi di valutazione, come un sincero pentimento, un comportamento collaborativo, o altre circostanze che dimostrino una ridotta capacità a delinquere. La sola scelta di un rito più celere non è, e non può essere, sufficiente a tal fine. La decisione impone una chiara distinzione tra i benefici automatici previsti dalla procedura e la valutazione discrezionale del giudice sul merito della condotta dell’imputato.
La scelta del rito abbreviato può giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, la scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione di pena prevista dalla legge (‘ex lege’) e non può essere usata come fondamento per concedere anche le attenuanti generiche, altrimenti si verificherebbe un doppio beneficio ingiustificato per l’imputato.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, sollecitava una rivalutazione del merito dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Cosa deve dimostrare un imputato per ottenere le attenuanti generiche?
Sebbene l’ordinanza non lo specifichi in dettaglio, implicitamente chiarisce che per ottenere le attenuanti generiche l’imputato deve presentare elementi positivi valutabili dal giudice, come ad esempio segni di resipiscenza (pentimento) o altre circostanze favorevoli, che vanno al di là delle semplici scelte processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere all’imputato le attenuanti generiche per l’assenza di elementi positivi valutabili a tal fine nonché per la mancanza di segni di resipiscenza da parte sua;
Considerato, GLYPH altresì, GLYPH che GLYPH l’applicazione GLYPH delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato (come pretende il ricorrente), che implica “ex lege” l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli in suo favore (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv. 260012 – 01);
Rilevato che l’imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2025.