Attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un passaggio cruciale nel processo penale per la determinazione della pena finale. Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ribadisce con fermezza che la richiesta di tali benefici non può limitarsi a una mera istanza formale. Un ricorso privo di elementi concreti e specifici è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il caso oggetto di esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava un difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62 bis del codice penale. La difesa chiedeva una diminuzione della pena senza però fornire alla Corte elementi di fatto valorizzabili per giustificare tale concessione.
La questione della specificità dei motivi
Il nodo centrale della decisione risiede nel concetto di aspecificità. Un motivo di appello o di cassazione deve essere articolato in modo puntuale, indicando chiaramente quali siano le prove o le circostanze che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. Nel caso di specie, la richiesta era formulata in termini talmente vaghi da non permettere un vaglio critico della decisione impugnata.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’inammissibilità per aspecificità può essere rilevata direttamente in sede di Cassazione. Questo vizio ha un effetto retroattivo che colpisce l’impugnazione fin dal momento della sua presentazione nel grado di merito. Di conseguenza, la mancata risposta della Corte territoriale su un punto formulato in modo generico non costituisce un vizio di motivazione, poiché il giudice non è tenuto a rispondere a istanze non correttamente formulate.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorso non precisava, né in sede di appello né in sede di legittimità, gli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre i giudici a concedere le attenuanti generiche. La semplice richiesta di una riduzione di pena, priva di un supporto argomentativo solido e ancorato alle risultanze processuali, rende l’atto di impugnazione inidoneo a produrre effetti giuridici validi.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica rigorosa e della necessità di articolare motivi di ricorso che siano sempre specifici e documentati.
Perché un ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono troppo generici e non indicano elementi di fatto specifici che giustifichino la riduzione della pena.
Cosa succede se il giudice d’appello non risponde a un motivo generico?
La mancata risposta non costituisce vizio di motivazione se il motivo era originariamente inammissibile per aspecificità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1758 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe:
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
Lli – 0 che il ricorso è inammissibile perché lamenta un integrale difetto di motivazion ruaritb al tema inerente al mancato riconoscimento delle generiche alla luce di analogo rilie , -Aicolato n appello ma in termini di estrema genericità ( si chiedeva una diminuzione di pena anche concedendo le attenuanti generiche), perché non si precisavano ( né si precisano in questa Gli elementi valorizzabili al fine, così da rendere il relativo motivo ( di app inamm.ssibile perché aspecifico, con valutazione che questa Corte può operare in questa sede ;-acenclone retroagire gli effetti al gravame di merito, e parimenti indifferente la mancata rispost punto dalla Corte territoriale;
rilevato che all’inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes ::1 pcess,uali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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