Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: L’Autonoma Valutazione del Giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6705/2024) torna a fare luce su un tema cruciale del diritto penale: il rapporto tra la concessione delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha confermato che si tratta di due valutazioni distinte e autonome, chiarendo che l’esclusione della recidiva non comporta automaticamente il diritto alle attenuanti. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur a fronte della decisione del giudice di merito di escludere l’aggravante della recidiva. A suo avviso, la non applicazione della recidiva avrebbe dovuto favorire una valutazione più benevola e, di conseguenza, la concessione di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ritenuto pienamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce la netta separazione tra i due istituti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del perché recidiva e attenuanti seguano percorsi valutativi indipendenti.
Autonomia tra Recidiva e Generiche
La Corte ribadisce che le valutazioni in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche sono tra loro autonome e non si sovrappongono. Sebbene possano interferire, non sono legate da un rapporto di consequenzialità. Un giudice può escludere la recidiva se ritiene che la reiterazione dei reati non denoti uno “spessore criminologico” tale da giustificare un aumento di pena. Tuttavia, questo non cancella il disvalore dei precedenti penali.
Il Peso dei Precedenti Penali
Anche quando i precedenti non sono sufficienti per applicare la recidiva, essi rimangono un dato oggettivo nella valutazione della personalità dell’imputato. Il giudice può, pertanto, legittimamente negare le attenuanti generiche proprio sulla base di tali precedenti, considerandoli come “elementi sfavorevoli” che impediscono un giudizio positivo sulla condotta e sulla personalità del reo.
In altre parole, l’esclusione della recidiva si basa su una valutazione specifica della pericolosità sociale, mentre il diniego delle generiche si fonda su una valutazione complessiva della personalità, dove anche un singolo precedente può avere il suo peso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza pratica. Dimostra che la strategia difensiva non può limitarsi a ottenere l’esclusione della recidiva sperando in un automatico riconoscimento delle attenuanti generiche. È necessario, invece, fornire al giudice elementi positivi e concreti (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno o un percorso di reinserimento sociale) che possano effettivamente giustificare una riduzione di pena. La sola assenza di un’aggravante non è, di per sé, un elemento favorevole sufficiente. La fedina penale dell’imputato rimane un fattore cruciale che il giudice è tenuto a considerare in ogni caso.
 
Un giudice può negare le attenuanti generiche anche se esclude la recidiva?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla recidiva e quella sulle attenuanti generiche sono autonome e indipendenti. Pertanto, un giudice può ritenere che i precedenti penali non siano sufficienti a configurare la recidiva, ma allo stesso tempo considerarli come elementi sfavorevoli per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche secondo l’ordinanza?
L’ordinanza afferma che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalla “mancanza di elementi favorevoli”. L’esistenza di precedenti penali, anche se non valutati ai fini della recidiva, può costituire un fattore negativo determinante in questa valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (tremila euro) in favore della cassa delle ammende, confermando la decisione del giudice precedente.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6705  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissi per genericità e manifesta infondatezza, risultando giustificato il diniego delle atten generiche dalla mancanza di elementi favorevoli, nonostante la esclusione della recidiva;
considerato che la valutazione è conforme all’orientamento di questa Corte secondo il quale le valutazioni in ordine alla recidiva ed alle generiche sono tra di loro autonome indipendenti e non si sovrappongono, pur potendo interferire, per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrar concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444 ove si afferma che l’esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini del diniego delle circost attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di un valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclu che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale d giustificare l’applicazione della recidiva);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Pr dente