Attenuanti Generiche e Recidiva: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Motivazione
Il delicato equilibrio nel calcolo della pena rappresenta uno dei momenti più critici del processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17499/2024) ha riaffermato un principio fondamentale: l’obbligo del giudice di motivare adeguatamente ogni sua decisione, specialmente quando si tratta del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Questa pronuncia evidenzia come l’assenza di una spiegazione chiara possa invalidare una sentenza, garantendo così il diritto dell’imputato a una decisione trasparente e giusta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di una persona condannata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La difesa aveva sollevato due questioni principali davanti alla Corte di Cassazione:
1. La mancata motivazione sulla richiesta di concedere le circostanze attenuanti generiche, chiedendo che fossero considerate almeno equivalenti alla recidiva reiterata specifica contestata.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla richiesta di ricalcolare la pena partendo dal minimo previsto dalla legge.
In sostanza, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna senza spiegare perché non avesse accolto la richiesta della difesa di bilanciare le attenuanti con l’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte: il Dovere di Motivare su Attenuanti Generiche e Recidiva
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo di conseguenza il secondo. Il cuore della decisione risiede nella constatazione che la sentenza impugnata era completamente priva di motivazione sul punto sollevato dalla difesa. La Corte d’Appello si era limitata a menzionare che la legge impedisce di considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva reiterata. Tuttavia, come sottolineato correttamente dal ricorrente e confermato dalla Cassazione, questo divieto non esclude la possibilità di un giudizio di equivalenza.
Un giudizio di equivalenza, pur non portando a una diminuzione di pena come farebbe la prevalenza, neutralizza l’aumento di pena derivante dalla recidiva. Si tratta quindi di una decisione con effetti concreti sul trattamento sanzionatorio, che non può essere negata implicitamente o senza una giustificazione esplicita.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il dovere di motivazione è un pilastro del sistema processuale. Il giudice non può trincerarsi dietro un divieto normativo parziale per eludere l’analisi di una specifica richiesta difensiva. L’affermazione della Corte d’Appello secondo cui ‘per legge, non è consentito un giudizio di prevalenza’ è corretta, ma incompleta e insufficiente a giustificare il rigetto della richiesta nel suo complesso. Il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare se sussistessero i presupposti per concedere le attenuanti generiche e, in caso affermativo, procedere al giudizio di bilanciamento, potendo concludere per l’equivalenza.
L’assenza di qualsiasi argomentazione su questo punto cruciale costituisce un vizio di motivazione che inficia la validità della sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena. Pertanto, la Cassazione non ha potuto fare altro che annullare la decisione impugnata.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio di garanzia fondamentale: ogni decisione che incide sulla libertà personale deve essere supportata da una motivazione logica, completa e comprensibile. Il caso dimostra che un ‘non detto’ o un diniego implicito non sono ammessi quando si discute di attenuanti generiche e recidiva. I giudici di merito sono tenuti a fornire una risposta esplicita alle richieste difensive, spiegando le ragioni del loro convincimento. La decisione della Cassazione, annullando la sentenza e rinviando per un nuovo giudizio sul punto, assicura che il diritto dell’imputato a una pena giusta e a una decisione motivata sia pienamente rispettato.
Quando un giudice valuta le attenuanti generiche in presenza di una recidiva reiterata, può negarle senza spiegare il perché?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza deve contenere una motivazione specifica sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La mancanza di motivazione, anche implicita, rende la sentenza viziata.
La legge vieta di considerare le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata. Questo significa che non possono neanche essere considerate equivalenti?
No. La sentenza chiarisce che il divieto legale riguarda solo il giudizio di prevalenza. È invece possibile e doveroso per il giudice valutare un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, spiegando le ragioni della sua decisione.
Cosa succede se una Corte d’Appello non motiva la sua decisione sulle attenuanti generiche?
Come accaduto in questo caso, la Corte di Cassazione annulla la sentenza limitatamente alla parte relativa al trattamento sanzionatorio. Il caso viene poi rinviato a un’altra sezione della stessa Corte d’Appello per un nuovo giudizio che dovrà includere una motivazione esplicita su quel punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanzt attenuanti generiche con giudizio, quanto meno, di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla richiesta di rideterminazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche,, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che, per legge, non è consentito un giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata. Come correttamente dedotto dal ricorrente, tale divieto di legge non esclude, però, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le conseguenti ricadute sul trattamento sanzionatorio. Rileva, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua requisitoria, nè dalla valutazione del divieto normativo nè dal tessuto argomentativo della sentenza può ravvisarsi alcun implicito diniego del beneficio invocato.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinv per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Con5igliere
Il Presidente