Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7999 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 15/10/1974, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 09/05/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 09/05/2024, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 16/10/2023 del Tribunale di Torino, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, vizio di motivazione (ritenuta ‘parzialmente carente’) in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri – come nel caso di specie – di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, COGNOME e altri,
R.G.N. 34579/2024
Rv. 260415); e che, in ogni caso, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181).
Nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, a pag. 2, la sentenza precisa che i giudici di primo grado hanno ben valorizzato elementi quali la condotta collaborativa del ricorrente, così mitigando in modo notevole il rigore sanzionatorio della norma, e che non sussistono ulteriori elementi suscettibili di ulteriore valutazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Va inoltre aggiunto, last but not least , che l’articolo 69, ultimo comma, cod. pen., vieta il giudizio di comparazione in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la cui sussistenza il ricorrente non contesta neppure.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME